Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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I. Situazione di partenza

Conformemente all’articolo 63a della Costituzione federale (Cost.)1, la legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) crea le basi necessarie ad assicurare la competitività, la trasparenza e la qualità nel settore universitario svizzero. Secondo l’articolo 63a capoverso 4 Cost., la LPSU definisce le competenze che possono essere delegate agli organi comuni di Confederazione e Cantoni stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento per l’intero settore universitario svizzero. La LPSU concretizza altresì, secondo principi unitari, l’obbligo della Confederazione sancito dall’articolo 63a capoverso 2 Cost. concernente il sostegno finanziario alle università e alle scuole universitarie cantonali nonché ad altri istituti accademici da essa riconosciuti. La LPSU tiene conto dell’autonomia delle scuole universitarie e della diversità dei loro compiti. Competenze e responsabilità restano, invece, invariate.

Oltre alla LPSU, a livello cantonale è in vigore anche l’accordo intercantonale del 20 giugno 20133 nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie). Sulla base della LPSU e del concordato sulle scuole universitarie, Confederazione e Cantoni hanno concluso la Convenzione del 26 febbraio 20154 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU).

La LPSU entrerà in vigore in due fasi (art. 81 cpv. 3 LPSU), al fine di garantire una transizione coordinata e pianificata (art. 80 LPSU) dalla legge federale dell’8 ottobre 19995 sull’aiuto alle università (LAU) e dalla legge federale del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie professionali (LSUP). Mentre le disposizioni concernenti gli organi e l’accreditamento e le disposizioni transitorie sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, quelle riguardanti i finanziamenti secondo la LPSU entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, in linea con il periodo ERI 2017–2020. Per la prima entrata in vigore, il 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha varato l’ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)7. Questa conteneva le disposizioni d’esecuzione necessarie per l’entrata in vigore della LPSU il 1° gennaio 2015 (competenze e disposizioni transitorie).

Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le seguenti disposizioni della LPSU:

articoli 36–44: coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e ripartizione dei compiti;

articoli 47–61: sussidi federali, modalità di sussidio e finanziamento, sussidi di base, sussidi per investimenti edili e spese locative, sussidi vincolati a progetti.

La presente revisione totale della O-LPSU contiene le disposizioni d’esecuzione relative ai sussidi federali secondo la LPSU. Le disposizioni concernenti le competenze e le disposizioni speciali per il settore delle scuole universitarie professionali già contenute nella O-LPSU vengono mantenute. Tra le disposizioni della LPSU sopra menzionate, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, l’esecuzione degli articoli 36–44 rientra nella competenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). In tale contesto, la LPSU fornisce tutti gli elementi e passaggi necessari che la

1RS 101

2 RS 414.20

3www.cdpe.ch > Documentazione > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE > 6.0.

4 RS 414.205

5RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307; FF 2011 4353.

6RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635.

7 RS 414.201