Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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quindi la dovuta sicurezza del finanziamento e della pianificazione. L’importo variabile è calcolato e adattato annualmente in funzione delle prestazioni dell’istituto.
Nell’ambito dei principi relativi alla concessione di sussidi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso di prendere come riferimento i criteri di calcolo di cui all’articolo 51 LPSU:
il numero di studenti;
il numero di diplomi;
la durata media degli studi;
il rapporto numerico tra professori e studenti;
la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio;
la qualità della formazione;
le prestazioni nel campo della ricerca;
l’acquisizione di fondi di terzi, in particolare del FNS, dei programmi di ricerca dell’UE, della CTI, nonché di altre fonti pubbliche e private;
la quota di studenti stranieri.
Per il sussidio mediante contributi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha stimato che il numero di diplomi, la durata media degli studi e la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio sono indicatori pertinenti. Il numero di studenti compresi in una durata regolamentare degli studi precedentemente definita sono poi ponderati secondo la loro appartenenza a gruppi di settori di studio o di costi determinati. Il Consiglio delle scuole universitarie ha altresì constatato che le attività di ricerca di questi istituti sono spesso di modesta intensità e che un calcolo basato su un numero globale esiguo di progetti comporterebbe fluttuazioni troppo accentuate da un anno all’altro. Tenendo conto delle disparità tra gli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha optato, nella definizione dei principi, per un modello adattato al profilo di ciascun istituto.
Art. 15 Convenzione sulle prestazioni
Per i casi in cui si applica la modalità di finanziamento del sussidio fisso, l’articolo 14 definisce la SEFRI quale autorità competente per la conclusione della convenzione sulle prestazioni con gli istituti (cpv. 1) e illustra gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella convenzione (cpv. 2). Nella convenzione sulle prestazioni, la SEFRI definisce per l’istituto in questione l’importo di base e fissa i criteri più adatti definiti all’articolo 51 LPSU. Le convenzioni sulle prestazioni sono così concluse secondo le specificità di ciascun istituto.
Sezione 3: Calcolo e versamento dei sussidi
Art. 16 - 17
I sussidi di base sono calcolati in base alla media degli ultimi due anni. I dati necessari sono forniti dall’Ufficio federale di statistica (UFS), dalle singole scuole universitarie, nonché dal FNS e dalla CTI. La SEFRI disciplina con le istituzioni menzionate i dettagli (ad esempio l’esclusione degli studenti in congedo e dei diplomi di dottorato in medicina umana) e le scadenze dell’invio dei dati.
Capitolo 4: Sussidi per gli investimenti edili
La LAU e la LSUP sono state sostituite dalla LPSU, che costituisce una base legale comune per gli edifici universitari e per gli edifici delle scuole universitarie professionali. Nel nuovo diritto, le indennità