Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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III. Ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sulle costruzioni universitarie)

L’ordinanza del DEFR disciplina i dettagli relativi al diritto ai sussidi, al calcolo delle spese che danno diritto a tali sussidi e alla procedura concernente i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. Il presente avamprogetto contiene norme previste dalle direttive in vigore, ovvero:

 Direttive della SEFRI concernenti i sussidi agli investimenti nell’ambito dell’aiuto alle università34

 Direttive della SEFRI concernenti i contributi federali per investimenti e Iocazioni (scuole universitarie professionali) secondo l’articolo 16d capoverso 3 e l’articolo 18 capoverso 3 OSUP35

 Direttive per il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi federali versati per le costruzioni applicabili a costruzioni universitarie e a costruzioni per scuole universitarie professionali36 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza queste tre direttive vengono abrogate. A titolo integrativo, la SEFRI pubblicherà linee guida volte a illustrare in dettaglio i requisiti per le costruzioni universitarie di cui alle due ordinanze (O-LPSU e ordinanza dipartimentale), spiegare i termini e fornire dettagli in merito alla presentazione delle domande di sussidio alla SEFRI.

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 2 Qualità dei locali

Per alcuni tipi particolari di locali come locali per seminari, aule, laboratori o impianti sportivi, l’articolo rinvia a direttive e norme specifiche quali:

- direttive di ETH Immobilien «Seminarräume und Hörsäle» e «Laborbauten»;

- raccomandazioni dell’Ufficio federale dello sport.

Queste direttive e raccomandazioni forniscono indicazioni precise sulle caratteristiche delle diverse categorie di locali e delle loro attrezzature.

Capitolo 2 Sussidi per gli investimenti

Sezione 1 Diritto al contributo

Art. 3-8

L’articolo 3 precisa il principio dell’unità e della delimitazione del progetto enunciato all’articolo 18 O-LPSU. Gli articoli 5-8 vertono sugli elementi del progetto che, a determinate condizioni, possono dare diritto a un sussidio. Si tratta in particolare di:

- superficie libera esterna computabile (art. 5),

- elaborazione del progetto e lavori supplementari (art. 6)

34 www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Università cantonali > I sussidi agli investimenti.

35 www.sefri.admin.ch > Servizi > Moduli > Scuole universitarie professionali.

36 www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Università cantonali > I sussidi agli investimenti.