Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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Per il nuovo modello di ripartizione secondo la LPSU sono proposte due varianti principali, che tengono conto della diversità tra università, maggiormente orientate alla ricerca, e scuole universitarie professionali, maggiormente orientate alla pratica, rappresentando così anche nel modello di finanziamento i diversi profili di questi due tipi di scuole universitarie:

Variante 1 Università 70 % insegnamento / 30 % ricerca

SUP 85 % insegnamento / 15 % ricerca

Variante 2 Università 80 % insegnamento / 20 % ricerca

SUP 90 % insegnamento / 10 % ricerca

Come si spiegano queste varianti? Per le università la quota di costi per la ricerca sui costi complessivi supera ad oggi il 50 per cento, mentre per le scuole universitarie professionali si ferma alla metà (25% circa). Per rappresentare questi diversi profili, in entrambe le prestazioni nell’ambito della ricerca le università ottengono una ponderazione doppia rispetto a quelle delle scuole universitarie professionali.

Scegliendo la variante 1, la ponderazione per le università prevista dal diritto anteriore (LAU) resterebbe invariata. Per le scuole universitarie professionali, tuttavia, la ponderazione delle prestazioni nell’ambito della ricerca risulterebbe raddoppiata rispetto a quanto prescritto nella LSUP.

La variante 2 prevede un leggero incremento per le prestazioni nell’ambito della ricerca delle SUP, restando in linea con la LSUP (incremento dall’attuale 8% ca. al 10%). Per quanto concerne le università, la variante 2 attribuisce maggiore importanza all’insegnamento, con conseguente contrazione della quota destinata alla ricerca.

È importante notare che la ponderazione di insegnamento e ricerca nel modello di ripartizione secondo la LPSU non ha un influsso diretto sull’utilizzo dei fondi erogati all’interno delle singole scuole universitarie. Sono infatti gli enti responsabili e le scuole universitarie a decidere come utilizzarli.

1.3. Sussidi di coesione

I sussidi del fondo di coesione hanno lo scopo di compensare eventuali perdite subite da una scuola universitaria a causa del cambiamento del metodo di calcolo dei sussidi di base (cfr. n. 1.1). Il sussidio basato sulle prestazioni determinato secondo il nuovo diritto (LPSU) viene confrontato con il sussidio previsto rispettivamente dalla LAU o dalla LSUP in un anno di riferimento. Come anno di riferimento viene considerato il valore medio degli anni di sussidio 2015 e 2016. A tale proposito l’articolo 74 LPSU prevede che una scuola universitaria riceva i sussidi di coesione quando i sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento.

 Ai fini dell’attribuzione dei sussidi di coesione, per ciascuna università o scuola universitaria professionale viene calcolata la differenza tra

a) il sussidio di base dell’anno di riferimento secondo il diritto anteriore (LAU o LSUP)

b) il sussidio basato sulle prestazioni determinato secondo la LPSU, considerando solo le perdite superiori al 5 per cento.

 Sommando le perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali) subite in un determinato anno rispetto all’anno di riferimento si ottiene la «somma delle perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali)». I sussidi di coesione sono assegnati all’università o alla scuola universitaria professionale proporzionalmente alle perdite subite fino ad esaurimento del fondo di coesione.