Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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alle scuole universitarie (art. 8 cpv. 1 lett. b). Per le scuole universitarie professionali viene utilizzato, oltre al numero ponderato di studenti, anche il numero di diplomi di bachelor, vale a dire il diploma di base che attesta le qualifiche professionali secondo l’articolo 26 capoverso 2 LPSU (art. 9 cpv. 1 lett. b). Un’eccezione è costituita dal settore della musica, per il quale il master è considerato il diploma di base. Secondo l’articolo 8 capoverso 3 e l’articolo 9 capoverso 3, sono esclusi gli studenti che coprono da sé una parte importante dei costi dell’insegnamento con le tasse universitarie (sia per le università sia per le scuole universitarie professionali). Anche la ponderazione degli studenti stranieri è oggetto di disposizioni particolari sia per le università sia per le scuole universitarie professionali (art. 8 cpv. 2 lett. B e art. 9 cpv. 2 lett. b). Per quanto concerne la quota relativa all’insegnamento, va evidenziato che i gruppi di discipline e i settori di studio nonché la loro ponderazione e la durata massima degli studi sono definiti dall’Assemblea plenaria secondo l’articolo 51 capoverso 5 lettera a LPSU (art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 9 cpv. 1 lett. a). Tali decisioni saranno prese nel corso del 2016. Anche per la ripartizione della quota relativa alla ricerca sono impiegati diversi criteri di calcolo a seconda dei profili: mentre per le università sono determinanti le prestazioni connesse al FNS, ai programmi di ricerca dell’Unione europea (UE), alla CTI e a terzi privati o pubblici (art. 10 cpv. 2), per le scuole universitarie professionali viene considerato anche il trasferimento del sapere tra ricerca e insegnamento (art. 11 lett. b).
Art. 12 Versamento dei sussidi
Questo articolo mira a risolvere in modo pragmatico un problema in parte esistente sin dall’introduzione dei sussidi di base alle università cantonali negli anni 1960. Se i sussidi di base della Confederazione debbano essere versati per l’anno precedente o per l’anno in corso è una questione controversa. Ciò ha portato a diverse pratiche di registrazione presso i Cantoni universitari. Mentre per sei università i Cantoni responsabili registrano i sussidi di base nell’anno di sussidio in corso, per quattro università i Cantoni responsabili eseguono le registrazioni per l’anno precedente. In vista dell’entrata in vigore della LPSU, che prevede un modello di finanziamento uniforme per le università e per le scuole universitarie professionali, nel quadro del messaggio ERI 201211 il Consiglio federale ha chiesto di sincronizzare i limiti di spesa con i crediti a preventivo. Il 22 settembre 201112 il Parlamento ha varato il relativo decreto federale. A partire dal periodo di sussidio 2013-2016, i limiti di spesa richiesti nel messaggio ERI sono implementati anche nei crediti a preventivo della Confederazione. I Cantoni responsabili delle quattro università hanno quindi fatto valere un anno di sussidio mancante come compensazione. Su ricorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è espresso in merito alla richiesta di sussidio. La sentenza del TAF della Corte II B-605/2014 del 10 novembre 201513 ha rifiutato la domanda di pagamento di un anno di sussidio mancante. Nella motivazione della sentenza, il TAF afferma tuttavia che i sussidi di base secondo la LAU sono versati per l’anno precedente. La questione della registrazione dei sussidi resta così poco chiara e insoddisfacente. Il problema si accentua ancora di più con la LPSU, dal momento che con questa legge le università e le scuole universitarie professionali ottengono un modello di finanziamento uniforme, mentre le scuole universitarie professionali registrano dall’inizio i sussidi di base nell’anno di sussidio in corso. Per consentire comunque un’attuazione uniforme della LPSU, si dovrà ricorrere, come già accennato, a una soluzione pragmatica praticabile per Confederazione e Cantoni.
Il messaggio ERI 2017-2020 propone limiti di spesa specifici per i sussidi di base versati alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali. Questi limiti di spesa si riferiscono al periodo 2017-2020. Il capoverso 2 tiene conto della sentenza del TAF e prevede che, in caso di
11 FF 2011 689
12 FF 2011 6755
13 www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > B-605/2014.