Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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scuola universitaria, segnatamente nel caso delle SUP, queste devono designare un servizio di coordinamento incaricato di presentare la domanda (cpv. 2). Questa soluzione garantisce quindi la presenza di un solo interlocutore che centralizza e coordina i contatti tra le autorità responsabili durante tutte le fasi della procedura.
L’articolo 30 precisa che, se i costi complessivi previsti raggiungono o superano i dieci milioni di franchi, prima del concorso d’architettura o dell’elaborazione del progetto preliminare il richiedente deve presentare alla SEFRI una domanda preliminare (incluso il programma di ripartizione dei locali). Il programma di ripartizione dei locali è un elenco che riporta la tipologia e il numero dei locali necessari e le relative superfici. La SEFRI esprime un parere sulla domanda preliminare (cpv. 2). Tale parere costituisce una decisione vincolante per la Confederazione.
L’articolo 31 disciplina i casi in cui è richiesto il parere del Consiglio delle scuole universitarie. Come già previsto nell’OAU, tutti i progetti di costruzione con un importo totale pari o superiore a dieci milioni di franchi nonché tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale devono essere obbligatoriamente sottoposti per parere al Consiglio delle scuole universitarie (art. 31). Per l’esame di questi progetti, il Consiglio delle scuole universitarie ha istituito il «Servizio delle costruzioni universitarie» in quanto commissione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 del Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU)18, che riunisce specialisti nell’ambito dell’edilizia delle scuole universitarie. Il Servizio delle costruzioni sarà composto dai rappresentati di dieci università (rappresentanti di ciascuna istituzione o di un Cantone responsabile) e dai rappresentanti di ciascuna delle sette scuole universitarie professionali di diritto pubblico o del loro ente responsabile. Il Servizio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2017.
L’articolo 32 illustra il contenuto della decisione di assegnazione. Conformemente all’articolo 58 capoverso 2 LPSU, i contributi sono concessi su decisione della SEFRI. Con la nozione di «inizio dei lavori di costruzione» l’articolo 33 descrive la situazione dell’inizio dei lavori di costruzione e riprende i principi in vigore con la LAU e la LSUP e fissati nella legge federale del 5 ottobre 199019 sugli aiuti finanziati e le indennità (LSu). Se il Cantone, la scuola universitaria o l’istituto non possono attendere l’esame della domanda e la decisione di assegnazione, la SEFRI può rilasciare l’autorizzazione per iniziare i lavori, senza pregiudicare l’esito della procedura di concessione dei sussidi.
La destinazione, la durata di utilizzo e l’alienazione sono menzionate all’articolo 34. Un leggero adeguamento è stato apportato alla durata di utilizzo per le costruzioni (art. 34, al. 1, lett. b), che è stata ridotta dagli attuali 30 a 25 anni. Il concetto di costruzione grezza comprende l’insieme delle opere che costituiscono la struttura di una costruzione e ne assicurano la stabilità, la resistenza e la struttura portante (muri, pavimenti ecc.)
Sezione 4 Pagamenti
Art. 35 - 39
Gli articoli concernenti le modalità di pagamento seguono la medesima struttura e riprendono il medesimo contenuto delle disposizioni corrispondenti dell’OAU.
18 www.shk.ch > Documentazione > Basi legali > Regolamenti
19 RS 616.1