Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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- impianti polivalenti, posteggi in superficie e sotterranei (art. 7) e
- opere d’arte (art. 8).
Per la superficie libera esterna computabile, l’articolo 5 rinvia alla norma SIA 416. Il capoverso 2 esclude tutte le superfici al di fuori dei confini delle particelle o le superfici a uso pubblico.
Art. 6 Elaborazione del progetto e lavori supplementari
Questo articolo disciplina l’elaborazione immediata del progetto ed eventuali lavori supplementari.
Mentre l’elaborazione immediata del progetto per un edificio da realizzare è contenuta nel forfait per unità di superficie, in accordo con la SEFRI è possibile ottenere sussidi per lavori supplementari come pianificazione ed elaborazione di varianti o per concorsi di architettura, sulla base delle spese
effettivamente sostenute. Nel caso dei concorsi di architettura danno diritto ai sussidi solo i premi in denaro e gli acquisti.
L’articolo 7 definisce le condizioni per il diritto ai sussidi destinati ai posteggi: da una parte i posteggi devono essere riservati esclusivamente ai disabili e ai veicoli di servizio, dall’altra devono essere parte integrante della costruzione.
Secondo l’articolo 8, le opere d’arte inserite nella costruzione possono essere computate come spese che danno diritto a sussidi al massimo in ragione dell’un per cento.
Sezione 2 Calcolo
Art. 9-16
Le disposizioni della sezione 2 concretizzano i principi stabiliti agli articoli 24 segg. O-LPSU
concernenti il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e illustrano in dettaglio le modalità di calcolo. Gli articoli 9-16 riprendono così integralmente le disposizioni delle direttive sui sussidi finora in vigore e applicabili alle costruzioni universitarie e delle SUP. L’articolo 9 rinvia ai sette tipi di superficie e ai tipi di locali definiti all’articolo 17 ed elencati in dettaglio nell’allegato 1.
Art. 10 Calcolo dei valori di superficie e del forfait per unità di superficie
Questa disposizione precisa le modalità di calcolo dei valori di superficie e del forfait per unità di superficie. Sulla base di un «paniere» composto da 20 costruzioni universitarie, i costi effettivamente sostenuti sono ripartiti sulle superfici dei sette tipi di locali. Le costruzioni più vecchie sono sostituite ogni circa cinque anni con altre più nuove e i valori di superficie sono ricalcolati sulla base del
«paniere» aggiornato. Tra un aggiornamento periodico e l’altro, i valori di superficie sono adeguati al rincaro. Prima di utilizzare i nuovi valori di superficie, la SEFRI sente il Consiglio delle scuole
universitarie secondo l’articolo 57 LPSU.
Le disposizioni di questa sezione disciplinano in particolare i casi in cui è ammessa una correzione dei valori e dei fattori (art. 11), le modifiche edilizie e la manutenzione (art. 12) nonché il modo di
procedere in caso di cambio di destinazione d’uso (art. 14).
Per calcolare il rincaro (art. 15), l’autorità prende come riferimento l’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni.