Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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interruzione dell’erogazione dei sussidi di base nell’anno x, la Confederazione versi su richiesta alle università un ultimo sussidio di base con compensazione del rincaro nell’anno x+1, se a queste dovesse mancare un sussidio ai sensi dell’articolo 14 della legge federale dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università e delle relative disposizioni d’esecuzione.
Sezione 2: Calcolo dei sussidi agli altri istituti accademici
Per quanto concerne i contributi federali ad altri istituti accademici la LPSU prevede, come la LAU, di considerare tali istituti alla stregua delle scuole universitarie (sussidi di base). Sempre in analogia con la LAU, la LPSU offre in alternativa la possibilità di concedere un sussidio fisso che non può eccedere il 45 per cento delle spese di gestione (art. 53 cpv. 2 LPSU). Sino ad oggi, a tutti gli istituti sostenuti dalla Confederazione sono stati concessi sussidi fissi sulla base di convenzioni sulle prestazioni (a partire dal 2017 si tratta dei seguenti istituti: Formation universitaire à distance Suisse e Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID). Anche in futuro è previsto che i sussidi fissi siano concessi solo in casi eccezionali, ad esempio se un finanziamento secondo le regole applicabili alle scuole universitarie mettesse a rischio l’esistenza dell’istituto avente diritto ai sussidi. Insieme alla parte di finanziamento coperta dall’ente responsabile e da altre fonti (tasse universitarie, fondi di terzi ecc.), i sussidi fissi assumono anche una funzione fondamentale per la sopravvivenza degli istituti interessati.
Per fissare l’ammontare dei sussidi, la SEFRI si basa sui principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie sulla base dell’articolo 53 capoverso 3 LPSU. Nella seduta del 25 febbraio 2016 il Consiglio delle scuole universitarie ha adottato i principi relativi ai finanziamenti basati sui sussidi fissi e ha definito gli indicatori (basati sulle prestazioni) da impiegare per calcolare una parte di tale sussidio. Questi principi sono pubblicati sotto forma di direttive del Consiglio delle scuole universitarie e sono inseriti nella raccolta sistematica14.
Art. 13 Tipi di sussidi
L’articolo 13 capoverso 1 stabilisce innanzitutto il principio del finanziamento secondo le regole valide per le scuole universitarie. Il capoverso 2 sottolinea il carattere sussidiario dei sussidi fissi rispetto al finanziamento applicato alle scuole universitarie, vale a dire che un sussidio fisso è concesso solo se ragioni pertinenti si oppongono a un finanziamento simile a quello delle scuole universitarie. Analogamente a quanto previsto dalla LAU, spetta al Consiglio federale decidere se un istituto debba essere sostenuto con un contributo forfetario legato a una convenzione sulle prestazioni o secondo le regole valide per le scuole universitarie (cpv. 3). In effetti, il Consiglio federale dispone di tutte le informazioni necessarie e degli elementi pertinenti sulla situazione dell’istituto ed è in grado di determinare la modalità di finanziamento solo al momento di esaminare la domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi.
Art. 14 Determinazione dei sussidi fissi
Per determinare i sussidi fissi, l’articolo 14 rinvia ai principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie. Secondo questi principi e al fine di tenere conto delle prestazioni fornite dagli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha previsto che i sussidi fissi siano composti da un importo di base e di una parte variabile.
L’importo di base resta costante durante la durata della convenzione sulle prestazioni (di norma per un periodo di quattro anni) e corrisponde al 70 per cento del primo anno di sussidio. Esso garantisce
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