Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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Capitolo 6: Sussidi vincolati a progetti
I sussidi vincolati a progetti sono stati introdotti con la LAU al fine di promuovere progetti di cooperazione e innovazioni di importanza nazionale. Questo strumento è mantenuto nella LPSU, che prevede l’erogazione di sussidi vincolati a progetti alle università cantonali, ai PF, alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche nonché ad altri istituti accademici che hanno diritto ai sussidi (art. 47 cpv. 1 e 2 e art. 2 cpv. 3 LPSU). Le alte scuole pedagogiche possono ottenere i sussidi solo se il progetto prevede la partecipazione di più scuole universitarie professionali o scuole universitarie (art. 59 cpv. 4 LPSU). L’articolo 59 capoverso 1 LPSU chiarisce che i sussidi pluriennali vincolati a progetti possono essere erogati solo per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale. L’articolo 59 capoverso 2 LPSU contiene un elenco non esaustivo di tali compiti. Il Consiglio delle scuole universitarie può definirne altri. I sussidi vincolati a progetti servono tra l’altro a mettere in pratica il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e rientrano nelle misure trasversali sostenute dalla definizione delle priorità di cui all’articolo 36 capoverso 2 lettera a LPSU. Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito alla concessione di sussidi vincolati a progetti (art. 12 cpv. 3 lett. f e art. 61 cpv. 1 LPSU) ed è pertanto responsabile anche delle relative procedure, segnatamente per quanto concerne l’invio dei progetti e la valutazione.
Art. 48 Prestazione propria
L’articolo 59 capoverso 3 LPSU prevede che i Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano ai progetti debbano fornire una prestazione propria adeguata. Il fatto che i partecipanti debbano partecipare a una parte del finanziamento dovrebbe incentivare la sostenibilità dei progetti. Il capoverso 1 fissa la prestazione propria al 50 per cento dei costi computabili. I criteri secondo cui sono possibili eccezioni a questa regola sono definiti al capoverso 2. Queste norme corrispondono alle disposizioni d’esecuzione della LAU (art. 45 cpv. 1-3 LAU), dimostratesi efficaci nella pratica. Il capoverso 6 conferisce alla SEFRI la competenza di decidere in merito alla prestazione propria da fornire nella convenzione sulle prestazioni. Il capoverso 3 stabilisce che almeno la metà della prestazione propria deve essere fornita in denaro («cash»). Secondo il capoverso 4, possono essere computati i costi generati dal progetto per l’impiego supplementare di personale (o l’incremento del grado di occupazione a tempo parziale), per l’acquisto di nuovi apparecchi, impianti e mezzi d’esercizio, per locali appositamente presi in affitto, nonché per conferenze e viaggi. Il capoverso 5 contiene l’elenco esaustivo delle prestazioni che possono essere computate in natura («in kind»). Si tratta in particolare delle spese per il personale già impiegato presso l’istituto, per apparecchi, impianti e mezzi d’esercizio già presenti e per locali presi in affitto, proporzionalmente attribuibili al progetto. Anche in questo caso è necessario provare che le spese sostenute siano effettivamente attribuite al progetto (p. es. adeguamento di bandi di concorso, saldo orario, fatture interne ecc.). Anche i fondi di terzi volti a finanziare una parte del progetto possono essere computati come prestazioni in natura.
Art. 50 Costi di progetto
L’articolo 50 contiene un elenco esaustivo dei tipi di costi che possono essere considerati ai fini del calcolo dei sussidi vincolati ai progetti e della prestazione propria (prestazione in denaro). Corrisponde all’articolo 45 capoverso 4 LAU.
Art. 51 Convenzione sulle prestazioni
L’articolo 61 capoverso 2 LPSU prevede che, fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipuli con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa definisce gli obiettivi da raggiungere, le modalità di verifica dei risultati e le conseguenze in caso