Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 66 Diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici già esistenti
Secondo l’articolo 75 capoverso 2 LPSU, il diritto ai sussidi basato sulla LAU e sulla LSUP permane fino alla decisione del Consiglio svizzero di accreditamento sull’accreditamento istituzionale, ma al più tardi per otto anni dall’entrata in vigore della LPSU. Dal momento in cui l’accreditamento è pronunciato, gli istituti in questione non possono più beneficiare del diritto ai sussidi secondo la LAU o la LSUO, ma devono introdurre formalmente una nuova procedura di riconoscimento secondo la LPSU. Al fine di evitare una lacuna nel finanziamento delle scuole universitarie esistenti tra l’accreditamento e la nuova decisione di riconoscimento del diritto ai sussidi, un adattamento dell’articolo 75 capoverso 2 prima frase LPSU sarà proposto nell’ambito delle deliberazioni sul messaggio ERI 2017-2020. Il diritto ai sussidi acquisito sulla base della LAU e della LSUP resterà tale dopo l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale fino alla decisione del Consiglio federale sul riconoscimento del diritto ai sussidi.
L’art. 66 prevede per analogia l’applicazione dell’articolo 75 capoverso 2 LPSU a casi speciali come ad esempio riorganizzazioni o modifiche strutturali di una scuola universitaria già accreditata che abbia ottenuto il diritto ai sussidi.
Art. 67 Calcolo dei sussidi di coesione
Questa disposizione specifica il contenuto dell’articolo 74 LPSU, che prevede che le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento possano essere sostenute nei primi anni successivi all’entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento. L’articolo 74 capoverso 2 LPSU stabilisce che l’erogazione di sussidi di coesione avvenga in modo decrescente e debba cessare entro otto anni dall’entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento, vale a dire entro la fine del 2024. L’articolo 65 attua queste disposizioni di legge: stabilisce il periodo rilevante per il calcolo (cpv. 1) e l’anno di riferimento (cpv. 2) per determinare eventuali perdite. Determina altresì la ripartizione e la concessione dei sussidi (cpv. 3, 4 e 6) nonché il versamento degressivo dell’importo globale dei sussidi di coesione (cpv. 5). Per maggiori dettagli si rimanda al n. 1.3 dell’allegato.
Art. 68 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto
anteriore
Questa disposizione viene ripresa nell’ambito della revisione totale e riguarda le scuole universitarie professionali private. Con la LPSU, le SUP non dovranno più richiedere l’autorizzazione del Consiglio federale, ma ottenere l’accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento. Quest’ultimo sarà incaricato di esaminare i rapporti finanziari annuali delle scuole universitarie private che ottengono l’accreditamento e di adottare le misure necessarie nel caso in cui la stabilità a lungo termine fosse a rischio. Le scuole universitarie devono ottenere l’accreditamento istituzionale entro otto anni come prevede la LPSU. Per tale ragione il capoverso 1 prevede che le SUP private autorizzate dal Consiglio federale sotto la LSUP restino soggette alla vigilanza del Consiglio stesso fino al loro accreditamento istituzionale secondo la LPSU.