Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine
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Revisione della legge sul contrassegno stradale
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Gli articoli 1 e 2 concernenti l’oggetto e il campo d’applicazione rimangono invariati.
Art. 3 Oggetto della tassa
L’oggetto della tassa corrisponde in gran parte al diritto vigente. In generale sono assoggettati alla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali solo i veicoli che non sottostanno alla tassa sul traffico pesante secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 6 maggio 200012 sul traffico pesante (OTTP).
Art. 4 Eccezioni
Le eccezioni vengono ridotte in misura esigua rispetto al diritto vigente, a condizione che le targhe di controllo servano da base per la registrazione secondo l’articolo 10 capoverso 1.
Vengono soppresse le esenzioni seguenti:
gli autoveicoli leggeri che sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante. Questi autoveicoli sottostanno anche in futuro alla TFTP sul carico rimorchiabile, la quale viene riscossa per un eventuale rimorchio trainato. Il veicolo trattore di per sé non è attualmente assoggettato né alla tassa sul traffico pesante né alla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. Questa agevolazione è ingiustificata e viene pertanto soppressa, ragione per la quale i veicoli senza rimorchio sottostanno ora alla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali;
i veicoli senza targhe di controllo non sono assoggettati alla tassa in virtù dell’articolo 3 capoverso 1; inoltre, il sistema non sarebbe comunque in grado di riconoscerli;
i rimorchi fissi si incontrano molto raramente nella realtà e, nella maggior parte dei casi, non dispongono di una propria targa di controllo. Se dispongono di una propria targa, devono essere assoggettati alla tassa come i rimorchi normali;
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali; questa regolamentazione eccezionale era giustificata per il contrassegno adesivo perché ogni veicolo utilizzato con la targa professionale necessitava di un contrassegno. L’esenzione può essere mantenuta nel caso in cui sia registrato il veicolo e non la targa di controllo. Se la registrazione avviene sulla base della targa di controllo secondo l’articolo 10 capoverso 1, l’esenzione (art. 4 cpv. 1 lett. l in vigore) non è più opportuna.
Permangono le seguenti eccezioni all’assoggettamento alla tassa:
capoverso 1 lettera a.: i veicoli con targhe di controllo militari nonché i veicoli no-
leggiati e requisiti con il contrassegno M+;
capoverso 1 lettera b.: i veicoli della protezione civile;
capoverso 1 lettere c.–e.: i veicoli delle organizzazioni di pronto intervento e i vei-
coli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali possono, per le qualità dei
detentori, essere registrati nel sistema come esentati da parte degli uffici della circolazione stradale;
capoverso 1 lettere f.–h.: la regolamentazione eccezionale per i veicoli di organizzazioni intergovernative con accordo di sede in Svizzera, i veicoli di governi esteri in missione ufficiale e gli assi di trasporto non subisce alcuna modifica;