Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine

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Revisione della legge sul contrassegno stradale

soltanto l’autonomia strutturale dell’organo di riscossione, ma non la sua indipendenza da altre imprese. L’organo di riscossione può benissimo appartenere a un’altra azienda o far parte di un gruppo di maggiori dimensioni in cui si svolgono anche altre attività (vecchie o nuove). Per l’organo di riscossione permane altresì la possibilità di condividere risorse con altre imprese (contabilità, informatica, immobili ecc.). All’organo di riscossione non viene fatto divieto di affidare a imprese terze singoli compiti correlati alla riscossione della tassa. Tale prassi consente un adempimento dei compiti più efficiente e conveniente e, quindi, si pone anche nell’interesse dei contribuenti. Va da sé che le imprese terze debbano sottostare ai medesimi obblighi dell’organo di riscossione (diligenza, protezione dei dati, informazione ecc.). Tale condizione verrà garantita da un apposito accordo nell’ambito del contratto tra l’organo di riscossione e il DFF. L’organo di riscossione dovrà esigere l’osservanza di tali obblighi da parte di qualsiasi ditta incaricata e, se del caso, farli valere. Nel contratto, il DFF si riserverà inoltre di approvare le deleghe all’esterno.

Capoverso 4: L’organo di riscossione è investito di attribuzioni di servizio pubblico ed è finanziato con fondi pubblici, ragione per la quale il pubblico si aspetta un certo livello di trasparenza sulle attività svolte. Oltre a garantire trasparenza sotto l’aspetto economico, l’organo di riscossione è anche tenuto a informare e rendere annualmente conto al pubblico in merito all’espletamento dei propri compiti nell’ambito di un rapporto sulle attività. Il Consiglio federale disciplinerà nell’OUSN le informazioni minime sulle attività svolte che l’organo di riscossione dovrà pubblicare nel rapporto annuale e nel rapporto sulle attività.

Art. 14 Utilizzazione del prodotto della tassa

Questo articolo riprende il vigente articolo 10 LUSN. A seguito della votazione popolare del 12 febbraio 2017, la legge federale del 22 marzo 198516 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle stradi nazionali (LUMin) è adeguata dalla legge federale del 30 settembre 201617 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA) in tal senso che il prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è devoluto al nuovo Fondo.

Art. 15 Controlli

Considerazioni generali: Oggi buona parte dei controlli del contrassegno è effettuata dai Cantoni. Nel quadro dei controlli del traffico sulle autostrade, comprese le entrate e le uscite, viene verificato se il veicolo è munito di un contrassegno valido e, se del caso, al conducente è inflitta una multa.

Per il contrassegno elettronico si prevedono invece controlli automatici. Ai detentori di veicoli svizzeri che circolano sulla rete stradale assoggettata alla tassa senza valida registrazione e che sono rilevati da un dispositivo di controllo è notificata la multa dopo una verifica a vista del materiale di prova.

Il perseguimento di conducenti esteri avviene a posteriori, ovvero, ad esempio, all’entrata o in uscita presso un ufficio doganale di confine. È possibile prevedere che i corpi di polizia cantonali continuino a effettuare controlli di veicoli esteri. A tale scopo dovrebbero però poter accedere al sistema informatico nonché disporre di attrezzature per il controllo automatizzato (dispositivi mobili di controllo, software di riconoscimento delle targhe ecc.). Inoltre, i conducenti a cui è stata inflitta una multa dovrebbero poter essere registrati nel sistema una volta pagate tassa e multa.

Per equipaggiare adeguatamente i Cantoni sarebbe necessario, visto l’importo relativamente modesto della multa di 200 franchi per ogni contravvenzione constatata, un più importante

16 RS 725.116.2

17 FF 2017 2945