Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine

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Revisione della legge sul contrassegno stradale

investimento finanziario. La delega dei controlli agli organi cantonali di polizia andrebbe pertanto considerata solo se gli investimenti nelle necessarie attrezzature sono commisurati all’efficacia dei controlli.

Il capoverso 1 costituisce la base legale per l’esecuzione di controlli.

Capoversi 2 e 3: È ipotizzabile delegare la concezione e l’esercizio dei dispositivi di controllo nonché l’esecuzione dei controlli all’AFD o esternalizzarla a terzi, con i quali convenire contrattualmente un determinato numero di ispezioni di veicoli o targhe nonché una determinata frequenza. Se il Consiglio federale esaurisce la propria competenza, per incrementare l’efficacia dei controlli il DFF – come fa già oggi – deve poter delegare compiti a terzi, mediante contratto, in ambito di controllo e perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare (cfr. art. 28 cpv. 4). Il terzo incaricato dei controlli e l’organo di riscossione della tassa ai sensi dell’articolo 12 possono coincidere. I contratti che il DFF deve stipulare non devono per forza limitarsi a controlli al passaggio del confine, ma possono estendersi a controlli in tutta la Svizzera. Tuttavia, se esiste il sospetto di una violazione dell’assoggettamento alla tassa, il terzo, da solo, non dispone di norma di alcuna competenza per applicare misure coercitive. In questi casi, è necessario ricorre all’AFD in quanto autorità che ha competenza al confine. Squadre miste composte di personale doganale e personale messo a disposizione dal terzo cui si fa ricorso potrebbero effettuare congiuntamente il controllo e, in caso di contravvenzione, applicare insieme il perseguimento nella procedura semplificata ai sensi della legge del 18 marzo 201618 sulle multe disciplinari (cfr. art. 28).

L’articolo 16 inerente alla prestazione di garanzia corrisponde all’articolo 12 in vigore.

Sezione 7 Protezione dei dati e assistenza amministrativa

La protezione e la sicurezza dei dati rivestono particolare importanza laddove attraverso i dati rilevati si possano trarre conclusioni relative a una determinata persona. Una persona è determinata quando dalle indicazioni fornite si può risalire a lei ed esclusivamente a lei. Una persona è determinabile quando, seppure non possa essere identificata in maniera inequivocabile meramente sulla base dei dati la sua identità può essere dedotta dalle circostanze, ovvero quando dal contesto di un’informazione si possa risalire a lei. Nella fattispecie, ad esempio, dal veicolo si può risalire al detentore, ma non al conducente. Le disposizioni di questa sezione disciplinano i dettagli relativi ai dati rilevati e da acquisire.

Per gli atti normativi della cui esecuzione è competente l’AFD, le disposizioni in materia di protezione dei dati sono disciplinate in un allegato separato dell’ordinanza del 4 aprile 200719 sul trattamento dei dati nell’AFD. Per il presente atto normativo è invece ammessa anche l’esecuzione da parte di terzi. Perciò le disposizioni di protezione dei dati sono regolamentate nel dettaglio a livello di legge.

Art. 17 Gestione di un sistema d’informazione

Questa disposizione circoscrive lo scopo di utilizzazione dei dati alle cinque attività citate.

Art. 18 Contenuto del sistema d’informazione

Capoversi 1–3: Questo articolo disciplina il contenuto autorizzato del sistema d’informazione. Specifica, da un lato, i dati necessari per la riscossione della tassa (cpv. 2) e, dall’altro, le categorie di dati personali particolarmente degni di protezione necessari per le sanzioni penali o amministrative (cpv. 3). Stabilisce che soltanto l’AFD è abilitata a trattare i dati personali particolarmente degni di protezione di cui al capoverso 3.

18FF 2016 1721

19 RS 631.061