Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine
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Revisione della legge sul contrassegno stradale
trasmissione dei dati a terzi.
In sede di registrazione sono rilevati i dati delle targhe di controllo e la durata di validità della registrazione dei veicoli che hanno il diritto di utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa. Per i veicoli svizzeri, i dati sono rilevati regolarmente dai Cantoni al momento della messa in circolazione. Come per la TTPCP, l’AFD potrebbe accedere a questi dati e se del caso elaborarli. I dati immessi da utenti esteri possono anch’essi essere elaborati o, in caso di inesattezze, corretti dall’AFD.
Allo stato attuale della tecnica, i controlli dell’avvenuto pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali saranno effettuati con tutta probabilità attraverso videocamere posizionate in punti selezionati della rete delle strade assoggettate alla tassa. A differenza dei veicoli pesanti, i veicoli privati non sono muniti di apparecchi di rilevazione che comunicano con i radiofari, comunicazione comunque non necessaria ai fini della riscossione di una tassa forfettaria. Tantomeno saranno disponibili veicoli intelligenti in un futuro prossimo. Le immagini delle targhe registrate dalle videocamere sono rilevate e confrontate con i dati degli aventi diritto. I dati che si rivelano identici sono cancellati immediatamente. I dati che non si possono confrontare per niente o per i quali vi sono incertezze sono elaborati. Se è comprovata l’esistenza di un contrassegno elettronico in corso di validità, i relativi dati sono cancellati. Tutti gli altri dati sono elaborati e incrociati con i dati personali al fine di servire da base per una multa.
Se un controllo mediante videocamera rileva la targa di un veicolo svizzero che non ha diritto di utilizzare le strade nazionali, i dati relativi al detentore sono consultati in MOFIS/SIAC. I dati degli stranieri che non hanno pagato la tassa sono salvati e anche se essi lasciano il territorio svizzero possono essere multati in occasione di un successivo viaggio in Svizzera. La durata di conservazione dei dati è di tre anni (termine di prescrizione).
Non è contemplata la trasmissione di dati a terzi. Sono fatte salve eventuali disposizioni giudiziali. Poiché i dati delle immagini e di controllo degli utenti registrati sono sovrascritti immediatamente dopo il loro passaggio, la loro trasmissione a terzi sarebbe comunque praticamente esclusa.
È garantita l’osservanza delle disposizioni rilevanti della LPD e della relativa ordinanza d’esecuzione, come per altri gli sistemi analoghi in uso (p. es. TTPCP oppure controllo della velocità media).