Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine

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Revisione della legge sul contrassegno stradale

dare contrattualmente a terzi il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare. La procedura semplificata ai sensi della legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo (DPA) è sostituita dalla procedura della multa disciplinare.

Art. 29 Prescrizione

Il termine di prescrizione è fissato a tre anni. Esso tiene conto del fatto che la Svizzera può essere attraversata in poco tempo e che le persone assoggettate potrebbero essere tentate di arrischiarsi ad attraversarla senza pagare la tassa. Queste contravvenzioni possono essere perseguire in occasione di una successiva entrata in Svizzera.

Art. 30 Esecuzione

Il Consiglio federale mantiene la competenza per stipulare accordi internazionali con Stati che appoggiano l’esecuzione di questa legge. Sono ipotizzabili accordi bilaterali che regolano la riscossione di multe all’estero. Già oggi vi sono diversi accordi e trattati con vari Stati in materia di assistenza giudiziaria e cooperazione tra le autorità di polizia.

Art. 31 Compenso

Il DFF fissa il compenso per tutte le parti incaricate dell’esecuzione della legge. Ciò comprende la messa a concorso delle prestazioni di servizi, nella misura in cui esse sono soggette al diritto in materia di acquisti pubblici e non sono fornite dai Cantoni o da istituzioni della Confederazione.

Art. 32 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Legge sulle multe disciplinari: articolo 3 capoverso 2

È necessario un adeguamento analogamente ai controlli della velocità, affinché nel caso dell’impiego di impianti di controllo automatizzati gli accertamenti di infrazioni possano essere eseguiti secondo la procedura della multa disciplinare, in particolare per i veicoli immatricolati all’estero.

Legge sul traffico pesante

Secondo l’articolo 3 capoverso 2 della LUSN rivista, la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali non è riscossa sui veicoli assoggettati alla LTTP. Affinché nei controlli mediante videocamera le immagini di questi veicoli possano essere scartate automaticamente, il sistema di controllo deve avere a disposizione per confronto la totalità delle targhe assoggettate alla tassa sul traffico pesante. L’articolo 18a LTTP costituisce la base legale necessaria per questa raccolta di dati ai sensi dell’articolo 19 LUSN proposto.

Legge federale sulla circolazione stradale: articolo 89e

L’organo competente per la riscossione della tassa e il controllo deve poter accedere ai dati dei sistemi informatici degli uffici della circolazione stradale. L’adeguamento proposto della LCStr (art. 89e lett. k) costituisce la base legale necessaria ai sensi dell’articolo 19 della LUSN rivista. Poiché fino a oggi questo fondamento giuridico per la riscossione della tassa sul traffico pesante mancava, la lacuna è colmata con l’aggiunta dell’articolo 89e lettera b LCStr.

24 RS 313.0