Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine

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Revisione della legge sul contrassegno stradale

capoverso 1 lettera i.: il termine «rimorchi trainati da motoveicoli» viene sostituito da

«rimorchi di motoveicoli»;

capoverso 1 lettera k.: i trattori a sella leggeri che sono autorizzati a trainare un rimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;

capoverso 1 lettera l.: i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali nel caso in cui sia registrato il veicolo e non la targa di controllo.

Art. 5 Persone assoggettate

Il contrassegno adesivo considera primariamente il conducente del veicolo come persona assoggettata. Poiché i controlli avvengono solo sulla rete sottoposta alla tassa, la riscossione posticipata e il perseguimento vengono fatti valere nei confronti del conducente, il quale può coincidere con il detentore, ma non lo deve essere necessariamente. Il contrassegno elettronico ribalta questa situazione: nel caso di una corsa assoggettata alla tassa senza contrassegno elettronico verrebbe rintracciato e multato il detentore. In questo caso, dunque, come persona assoggettata si deve designare innanzitutto il detentore. Per i veicoli esteri, tuttavia, la tassa dovrebbe essere riscossa presso il conducente del veicolo, anche qualora non coincidesse con il detentore. Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale può stabilire fino a che punto il conducente del veicolo estero debba rispondere a titolo sussidiario per il detentore.

Art. 6 Periodo di tassazione

La tassa viene riscossa per un anno. Il Consiglio federale stabilirà nelle disposizioni d’esecuzione se si tratta di un anno civile o solare. Se la tassa deve essere riscossa in un’unica soluzione con l’imposta cantonale sui veicoli, occorre prestare attenzione che il diverso inizio del periodo di tassazione per questa imposta non complichi inutilmente il controllo automatico del versamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.

Art. 7 Importo della tassa

Capoverso 1: L’importo della tassa resta invariato a 40 franchi. Dal 1995, anno in cui è passato da 30 a 40 franchi, non è più cambiato. Nel confronto internazionale può essere definito modico.

Capoverso 2: Il Consiglio federale deve avere la possibilità di prevedere una tariffa ridotta per i motoveicoli e i rimorchi in quanto questi mezzi gravano meno sulla rete stradale assoggettata alla tassa. Spesso, infatti, tali veicoli percorrono minori distanze nell’arco dell’anno poiché vengono utilizzati solo su base stagionale. Inoltre, per via del peso generalmente più contenuto, non hanno lo stesso impatto sulle strade.

Art. 8 Verifica del periodo di tassazione e dell’importo della tassa

Poiché già oggi la tassa è nettamente inferiore rispetto all’estero, il Consiglio federale deve tornare a verificare almeno ogni cinque anni l’importo della tassa e la necessità di un contrassegno di breve durata e presentare un rapporto al Parlamento.

Art. 9 Riscossione

Come sinora, la tassa deve essere versata per l’utilizzazione delle strade nazionali I e II. Il Consiglio federale deve però poter prevedere anche la registrazione a posteriori. Esso stabilisce le modalità di pagamento.

La possibilità di versare la tassa a posteriori costituisce il presupposto affinché per i veicoli svizzeri si possa fare ricorso ai Cantoni nella procedura di riscossione. L’esazione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali insieme all’imposta sui veicoli sarà all’origine di