Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine
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Revisione della legge sul contrassegno stradale
Capoverso 4: Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli, in particolare il catalogo dei dati, il diritto di accesso in seno all’AFD, i termini di conservazione, la sicurezza, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 19 Acquisizione dei dati
Nell’adempimento dei suoi compiti l’AFD deve essere abilitata ad acquisire e trattare i dati relativi ai detentori di veicoli rilevati da altre autorità, segnatamente gli uffici cantonali della circolazione stradale. Questo fondamento giuridico viene ancorato nella legge federale del 19 dicembre 196820 sulla circolazione stradale (LCStr). Fermo restando che gli articoli della LCStr relativi ai sistemi d’informazione conformemente al progetto «Via Sicura»21 saranno in vigore quando la LUSN sarà discussa e approvata, la versione riveduta della LCStr va adeguata.
Dall’articolo 89b lettera j LCStr emerge chiaramente che il nuovo sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) può essere utilizzato anche per la riscossione delle tasse sul traffico stradale.
Per contro, per quanto attiene alla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali e alla tassa sul traffico pesante va ampliato il diritto di accesso per le autorità doganali, in quanto l’articolo 89e lettera b lo prevede solo per l’imposta sugli autoveicoli. L’accesso ai dati mediante procedura di richiamo per gli organi cui è delegata la riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali va disciplinato all’articolo 89e lettera k anche per un’eventuale organo di riscossione privato. La LCStr è adeguata di conseguenza.
Art. 20 Interfacce
Questa disposizione istituisce la base legale affinché in seno all’AFD sia consentito l’accesso ad altri sistemi informatici necessari per la riscossione di tasse sul traffico stradale, segnatamente la TTPCP, e si possano evitare le ridondanze. Deve inoltre essere possibile per vari sistemi informatici specializzati condividere un’infrastruttura di base, ad esempio per la gestione di clienti e partner oppure per la riscossione. Nel quadro della centralizzazione sistematica di funzioni trasversali, nei prossimi tre anni in seno all’AFD sarà attuato un programma di gestione dei clienti e delle persone22 mediante il quale saranno visibili in un colpo d’occhio le svariate connessioni di un cliente con l’AFD (relative a imposta sul valore aggiunto, imposta sugli oli minerali, dazio ecc.). Se il sistema informativo di riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è gestito da terzi, questi non deve potere accedere ai dati del programma di gestione dei clienti e delle persone. Il collegamento automatizzato con le banche dati di altri uffici federali non è consentito senza esplicita base legale.
Deve essere consentito l’uso condiviso di hardware già operativo, ad esempio le videocamere del Corpo delle guardie di confine. Tuttavia, i sistemi informatici dell’AFD per il riconoscimento delle targhe di controllo (p. es. ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico) non vanno collegati tra loro.
Art. 21 Accesso
Questa disposizione disciplina i diritti di accesso dettagliati al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo. Oltre all’AFD, devono potere accedere al sistema informatico anche gli altri servizi incaricati dell’esecuzione della legge. Se, ad esempio, i Cantoni svolgono un ruolo di perseguimento anche al di fuori dalle strade nazionali, va concesso loro un
20 RS 741.01
21 RU 2012 6291, 6302 segg.
22 Messaggio del 15 febbraio 2017 concernente il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell’Amministrazione delle dogane (Programma DaziT), FF 2017 1473.