Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 32 pagine

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Revisione della legge sul contrassegno stradale

soluzioni differenziate a livello cantonale per quanto concerne l’inizio del periodo di tassazione. Vari Cantoni spediscono le fatture solo dopo Capodanno.

Anche per i veicoli esteri si potrebbe prospettare un versamento a posteriori della tassa (registrazione a posteriori). Tale pratica comporterebbe però un carico di lavoro sensibilmente maggiore per i controlli. La possibilità di introdurre questa soluzione dovrebbe pertanto essere esaminata ancora in dettaglio e non ha carattere prioritario.

Art. 10 Registrazione

Capoverso 1: Quando viene versata la tassa in riferimento a una targa di controllo o a un veicolo, il sistema d’informazione registra il pagamento. Per i veicoli esteri, la tassa dovrebbe essere pagata attraverso un’applicazione web. Durante la procedura di immissione, la targa di controllo o l’identità del veicolo verrebbe rilevata automaticamente. Per i veicoli svizzeri si potrebbe utilizzare la medesima applicazione. Tuttavia è anche ipotizzabile l’espletamento della pratica attraverso gli uffici della circolazione stradale qualora il Consiglio federale delegasse loro compiti in materia di riscossione della tassa. Il sistema di registrazione serve da base per verificare l’adempimento dell’assoggettamento alla tassa.

Capoverso 2: Questa disposizione consente di memorizzare nel sistema di registrazione anche i veicoli esentati dalla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali secondo l’articolo 3 capoverso 2 e l’articolo 4. Questi veicoli verrebbero altrimenti riconosciuti dal sistema di controllo come apparentemente non autorizzati all’utilizzazione delle strade nazionali I e II, con la conseguente necessità di trattare e respingere i casi nell’ambito di un controllo successivo.

Capoverso 3: I requisiti dettagliati che deve soddisfare il sistema di registrazione devono essere disciplinati, in modo opportuno, a livello di ordinanza da parte del Consiglio federale.

Non si sa se in futuro si faranno strada nell’industria automobilistica tecnologie che renderanno possibile la registrazione del veicolo. Il Consiglio federale deve pertanto disporre del margine di manovra necessario per reagire a tali sviluppi e per poter stabilire se la targa di controllo o il veicolo vengono registrati. Attualmente prevale la registrazione della targa di controllo.

Capoverso 4: Questa regolamentazione garantisce che, in caso di registrazione della targa di controllo per veicoli che circolano con targhe trasferibili, la tassa debba essere versata una sola volta. La norma verrebbe applicata anche in caso di cambio del veicolo. La tassa, diversamente da oggi, non andrebbe pagata nuovamente per il veicolo nuovo.

Art. 11 Trasferimento di veicoli e targhe di controllo

Capoverso 1: In caso di trasferimento a terzi di un veicolo registrato o di una targa di controllo registrata, ad esempio attraverso una vendita, la tassa per questo veicolo o questa targa è considerata in linea di massima pagata fino alla fine del periodo di tassazione. Determinante è la disposizione del Consiglio federale relativa all’obbligo di registrare il veicolo o la targa di controllo.

Capoverso 2: Il Consiglio federale in virtù di questa disposizione acquisisce la competenza per derogare, in casi motivati, al principio di cui al capoverso 1. Ciò è ipotizzabile ad esempio se un veicolo registrato o una targa di controllo registrata vengono rubati oppure un veicolo subisce danni totali e i danni non sono coperti da un’assicurazione. Tuttavia, è difficile che tali eccezioni vengano prese in considerazione se, come attualmente previsto, la tassa annua ammonta a 40 franchi.

Capoverso 3: Questa disposizione esclude il rimborso delle tasse pagate.

Art. 12 Delega della riscossione della tassa

Capoverso 1: Il Consiglio federale conferisce il mandato per la riscossione della tassa a un particolare organo di riscossione e stabilisce le condizioni quadro per la delega dei compiti. Esso può affidare i compiti connessi alla riscossione anche a un ufficio federale.