Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
10 ottobre 199735 sul riciclaggio di denaro(LRD). Inoltre, deve accertare l’avente economicamente diritto conformemente all’articolo 4 LRD. L’introduzione di una nuova disposizione nel CO consentirà di imporre alle società di avere un conto presso una banca svizzera affinché rientrino nel campo d’applicazione di questi obblighi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.
L’integrazione della nuova disposizione all’interno del titolo relativo alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti (art. 957 segg. CO) presenta il vantaggio che tutte le forme societarie sono così prese in considerazione e che non bisognerà prevedere un disciplinamento per ogni forma di società. Il campo d’applicazione della nuova disposizione dovrà comprendere le imprese individuali con una cifra d’affari superiore a 100 000 franchi, le società di persone, le persone giuridiche e le succursali di imprese la cui sede principale si trova all’estero36.
L’intermediario finanziario può esercitare un controllo indiretto sugli elenchi tenuti dalla società verificando che le informazioni raccolte sulla controparte e sugli aventi economicamente diritto conformemente alle norme antiriciclaggio coincidano con le informazioni figuranti negli elenchi. Tale controllo indurrà le società a rispettare gli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi e agevolerà l’accertamento di eventuali infrazioni alle regole. Inoltre, accrescerà in modo sostanziale l’attendibilità delle informazioni contenute negli elenchi. L’avamprogetto prevede un corrispondente diritto di consultazione degli elenchi per gli intermediari finanziari (cfr. misura 3 più sotto).
La misura 2 crea un nesso specifico tra diritto societario e diritto dei mercati finanziari (prevenzione del riciclaggio di denaro), contribuendo alla coerenza dell’ordinamento giuridico.
Apprezzamento
La misura 2 è uno degli elementi di un controllo indiretto che assicura una vigilanza efficace sulle società considerate. Dato che presumibilmente quasi tutte le società interessate dalla nuova disposizione hanno già un conto presso una banca svizzera, si può ritenere la misura poco invasiva. Peraltro, un collegamento tra diritto societario e prevenzione del riciclaggio di denaro viene auspicato anche dal Forum globale nell’ambito della valutazione tra pari avviata nel 2016. Dai rapporti del secondo ciclo di valutazione sinora pubblicati risulta che per accertare la reperibilità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto gli esperti verificano l’esistenza di una relazione duratura con una persona assoggettata alle norme antiriciclaggio37. La misura 2 corrisponde a questo approccio, e quindi sarà utile alla Svizzera anche nel prossimo ciclo di valutazione.
3. Diritto di consultare gli elenchi da tenere secondo il diritto societario
L’avamprogetto dispone che le autorità e gli intermediari finanziari possono consultare gli elenchi da tenere secondo il diritto societario sui diritti di partecipazione (libro delle azioni [società anonime e società in accomandita per azioni], libro delle quote [società a garanzia limitata], elenco dei soci [società cooperative]) e sugli aventi economicamente diritto (società
35 RS 955.0
36 La scelta della cerchia dei destinatari si giustifica con il fatto che secondo il n. 10 dei Terms of Reference 2016 la reperibilità delle informazioni in particolare sugli aventi economicamente diritto deve necessariamente essere garantita per «all relevant entities and arrangements». Secondo la nota 5 alla pag. 3 dei Terms of Reference 2016, l’espressione «relevant entities and arrangements» comprende «(i) a company, foundation, Anstalt and any similar structure, (ii) a partnership or other body of persons, (iii) a trust or similar arrangement, (iv) a collective investment fund or scheme, (v) any person holding assets in a fiduciary capacity and (vi) any other entity or arrangement deemed relevant in the case of the specific jurisdiction assessed».
37 Cfr. ad es. i rapporti di peer review del 2017 (secondo ciclo) sulla Germania (pag. 12, 28 n. 56), sulla Norvegia (pag. 28 n. 43, pag. 29 n. 46), sull’Isola di Man (pag. 28 n. 62, pag. 30), www.oecd.org/tax/transparency > Exchange of Information on Request > Peer Review Process > Peer Review Reports.