Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
Il ripristino dei diritti in seguito all’adempimento tardivo degli obblighi di annunciare o di conversione inerenti alle azioni al portatore è oggetto di tutte le valutazioni del Forum globale. Nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera, gli esperti criticano il fatto che, con la prevista riattivazione dei diritti dell’azionista in una data ulteriore, i titolari di azioni al portatore possano rimanere anonimi fino al momento in cui vogliono far valere i loro diritti nei confronti della società.23 La valutazione tra pari di altri Paesi, quali ad esempio l’Austria, esprime la stessa critica. Sotto questo aspetto è quindi indispensabile modificare il diritto vigente.
L’avamprogetto affronta il problema alla radice disponendo che le azioni al portatore siano convertite per legge in azioni nominative al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge (art. 2 delle disposizioni transitorie). Gli azionisti che non si sono identificati nei confronti della società conformemente alle disposizioni del diritto previgente possono farlo entro un termine di 18 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Trascorso tale termine perdono definitivamente i loro diritti sulle azioni. Le azioni non annunciate diventano nulle, e il consiglio d’amministrazione emette a sostituzione delle azioni nulle nuove azioni sotto forma di azioni proprie della società (art. 3 delle disposizioni transitorie).
Apprezzamento
Gli obblighi di annunciare i titolari di azioni al portatore sono stati introdotti nel 2015. Considerato il termine supplementare di 18 mesi concesso a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo diritto, i titolari di azioni al portatore inadempienti avranno sufficente tempo a disposizione per identificarsi nei confronti della società. Per attuare la prima raccomandazione è indispensabile introdurre una misura volta a impedire il ripristino dei diritti patrimoniali degli azionisti dopo l’adempimento tardivo degli obblighi di annunciare.
2.2.1.3 Misura scartata
Immobilizzazione (abolizione di fatto delle azioni al portatore)
L’immobilizzazione di azioni al portatore può essere effettuata emettendole sotto forma di titoli contabili oppure depositandole presso terzi. Per un’emissione sotto forma di titoli contabili, le azioni al portatore non quotate in borsa dovrebbero essere depositate fisicamente presso un ente di custodia ai sensi della legge del 3 ottobre 200824 sui titoli contabili (LTCo) oppure iscritte come diritti valori nel registro principale di un ente di custodia e accreditate su uno o più conti titoli (art. 6 LTCo).
La proposta di introdurre un obbligo di emetterele azioni al portatore sotto forma di titoli contabili è stata discussa nell’ambito dei lavori preparatori per l’attuazione delle raccomandazioni del GAFI del 2012, ma è stata scartata poiché non si voleva l’abolizione di fatto delle azioni al portatore.25
L’azione al portatore è un titolo al portatore. Il titolo al portatore è un titolo di credito che identifica ogni portatore come titolare del diritto che vi è menzionato. Contiene una clausola al portatore in cui il debitore promette di adempiere la propria obbligazione nei confronti del portatore sulla base della semplice presentazione del titolo di credito, senza verificare ulteriormente il diritto materiale del portatore. La legge GAFI ha comportato la limitazione della clausola al portatore prevedendo un obbligo – estraneo al titolo di credito – di annunciare alla società l’acquisto di azioni al portatore (art. 697i CO). Se ora si introducesse anche l’obbligo di immobilizzare le azioni al portatore, la clausola al poratore verrebbe completamente vanificata: non sarebbe più possibile presentare il titolo di credito affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione, poiché il titolo dovrebbe essere depositato presso un ente di
23 Cfr. rapporto sulla fase 2 della Svizzera), n. 150
24 RS 957.1
25 Cfr. rapporto esplicativo del 27.2.2013, pag. 8 seg., n. 1.2.1.2