Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
Cpv. 3
Secondo il capoverso 3, una volta trascorso tale termine, gli azionisti che non si sono identificati perdono definitivamente tutti i diritti sociali e patrimoniali inerenti alle azioni. I conferimenti effettuati al momento della liberazione delle azioni saranno attribuiti alla società. In sostituzione delle azioni corrispondenti ai conferimenti così attribuiti alla società, il consiglio d’amministrazione emetterà nuove azioni come titoli propri della società. La decisione del consiglio d’amministrazione non deve rivestire la forma di atto pubblico. Se il capitale azionario rimane uguale, non occorre una modificazione dello statuto o l’approvazione dell’assemblea generale. La società può disporre liberamente delle nuove azioni. A seconda delle condizioni finanziarie e del bilancio, ad esempio, può tenerle come azioni proprie, distribuirle agli azionisti sotto forma di dividendo, venderle o sopprimerle per ridurre il capi-
tale (art. 732 segg. CO). Se in seguito all’emissione di queste nuove azioni il valore nominale delle azioni proprie supera la soglia del 10 per cento del capitale azionario ai sensi dell’articolo 659 capoverso 1 CO, la quota di azioni che supera il valore soglia deve essere venduto o soppresso mediante riduzione del capitale. La procedura prevista al capoverso 3 corrisponde a quella prevista dall’articolo 681 CO, secondo cui il consiglio d’amministrazione può dichiarare l’azionista moroso decaduto dai suoi diritti (decadenza). Sotto questo aspetto non è dunque necessario introdurre nuove disposizioni. La procedura consentirà di sanzionare efficacemente l’inosservanza degli obblighi di annunciare, garantendo così l’attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge GAFI. Offrirà una soluzione anche alle società che vogliono liberarsi dei cosiddetti «azionisti fantasma». In effetti, le società possono trovarsi nell’impossibilità di accertare l’identità di tutti i loro azionisti. Questa difficoltà può provocare un blocco se in seno all’assemblea generale non è possibile raggiungere il quorum necessario per le deliberazioni o se è impossibile ottenere l’approvazione per una fusione o per una conversione della società. Inoltre, se la quota delle azioni non annunciate raggiunge o supera il 25 per cento del capitale azionario, una società non può identificare i suoi aventi economicamente diritto e tale impossibilità rappresenta un grave ostacolo per l’esecuzione di transazioni finanziarie. Il problema degli «azionisti fantasma» causa alle società interessate gravi incertezze giuridiche e può addirittura provocare una paralisi totale. Il diritto vigente non offre alcuna soluzione che risolva simili situazioni. Le società sono costrette ad agire illegalmente, tralasciando le azioni non annunciate nel conteggio dei voti nel corso dell’assemblea generale o annullando le azioni in modo illecito.
Art. 4
Cpv. 1
Le società sono tenute ad adeguare il loro statuto in occasione della prossima modificazione dello statuto, ma al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Come per qualsiasi modificazione dello statuto, è necessaria una notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio (art. 647 CO).
Cpv. 2
L’ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l’iscrizione di ogni altra modificazione dello statuto finché lo statuto non sia stato adeguato al nuovo diritto.
Cpv. 3
Trascorso il termine di due anni, l’ufficio del registro di commercio procede d’ufficio alle necessarie modifiche dell’iscrizione. Dato che la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative avviene per legge, la modificazione dello statuto e la sua iscrizione nel registro di commercio non hanno effetto costitutivo. Servono solamente a eliminare contraddizioni con il diritto vigente e a impedire che rimangano in vigore disposizioni statutarie obsolete.