Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

Misura b):

In Germania, le società non quotate in borsa possono emettere azioni al portatore soltanto se vengono depositate presso un depositario autorizzato. La regolamentazione non è applicabile a società costituite prima del 31 dicembre 2015. Poiché tutte le società sono obbligate a presentare all’autorità fiscale un elenco degli azionisti che detengono almeno una quota di capitale pari all’1 per cento, l’identificazione dei titolari di azioni al portatore è di norma garantita. Dal 1° marzo 2014, nel Principato del Liechtenstein le azioni al portatore di società non quotate in borsa devono essere depositate presso un depositario autorizzato.

In Lussemburgo vige l’obbligo di immobilizzare le azioni al portatore e di tenere un registro dei loro titolari. Le società che emettono azioni al portatore sono tenute a designare un ente di custodia presso il quale devono essere depositate tutte le azioni al portatore. L’ente di custodia tiene il registro dei titolari di queste azioni. Dal punto di vista giuridico, il trasferimento di azioni al portatore e l’esercizio dei diritti sociali e patrimoniali ad esse connessi è possibile soltanto se le azioni sono depositate presso l’ente di custodia.

Tutti gli Stati che al momento della valutazione tra pari avevano disposto l’abolizione o l’immobilizzazione delle azioni al portatore hanno ottenuto perlomeno il giudizio «ampiamente conforme» per l’elemento A.155.

3.2 Esigenza di un conto bancario

L’India è l’unico Paese ad avere introdotto per le società l’obbligo di avere un conto bancario presso una banca nazionale. Per poter inoltrare la dichiarazione d’imposta, ogni contribuente indiano deve indicare almeno un conto bancario gestito a nome proprio presso una banca indiana. Conformemente alle norme antiriciclaggio, gli istituti finanziari devono raccogliere informazioni sugli aventi economicamente diritto.

In altri Stati, quali ad esempio l’Australia, la Germania, il Canada, la Norvegia, la Danimarca o l’Isola di Man, non esiste un obbligo diretto di avere un conto presso una banca indigena, tuttavia nelle relazioni commerciali vigono determinate costrizioni pratiche che inducono la maggior parte delle società interessate ad averne uno. Il Forum globale è però del parere che l’identificazione degli aventi economicamente diritto non è garantità in tutti i casi se manca un obbligo generale di intrattenere una relazione d’affari con un intermediario finanziario sottoposto alle norme antiriciclaggio.

4. Commento ai singoli articoli

4.1. Diritto delle obbligazioni

Art. 622 cpv. 1, 2, 2bise 2ter

Cpv. 1 e 2

Il capoverso 1 dispone che le azioni al portatore siano riservate alle società che hanno quotato in borsa almeno una parte delle loro azioni. La trasparenza di queste società è garantita dagli obblighi di dichiarazione previsti dalla LBVM.56 Secondo il capoverso 2 le società che non possiedono azioni quotate in una borsa svizzera o estera possono emettere soltanto

55 Cfr. n. 2.2.1 e nota 11.

56 Cfr. anche nota 13.