Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

rilevanti per il chiarimento degli affari fiscali di un determinato contribuente45. Di conseguenza, le CDI conformi allo standard concluse dalla Svizzera dispongono sempre che le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente siano applicate nello Stato richiesto, senza tuttavia ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni46. Detto altrimenti, l’assenza nel diritto svizzero di disposizioni sulla capacità di essere parte e sulla capacità processuale non deve impedire la prestazione dell’assistenza amministrativa dovuta in virtù di un trattato internazionale, anche perché la procedura di assistenza amministrativa ha lo scopo di contribuire all’esecuzione del diritto estero. La Svizzera deve quindi provvedere affinché le informazioni relative alle persone defunte possano essere scambiate in ogni caso.

2.3.1.2 Misura per l’attuazione della raccomandazione

Per risolvere il problema appena illustrato occorre introdurre nella LAAF una disposizione generale secondo cui le procedure di assistenza amministrativa possono essere condotte in relazione a tutte le persone (comprese le persone defunte), i portafogli collettivi e altri enti giuridici (parti) sui quali vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa. In questo modo si garantisce che possa essere prestata assistenza amministrativa anche in relazione a persone (defunti compresi), portafogli collettivi e altri enti giuridici ai quali il diritto svizzero non riconosce la capacità di essere parte e la capacità processuale (ad es. defunti o successioni). La persona che può agire a nome di una parte in relaziona alla quale non potrebbe essere condotta alcuna procedura conformemente alle altre disposizioni del diritto svizzero deve essere determinata dal diritto dello Stato richiedente. Nelle procedure in relazione a persone defunte i successori acquistano la qualità di parte e sono legittimati a ricorrere.

Apprezzamento

Nella prassi, quando i successori di una persona defunta sono noti, quando questi hanno la capacità di essere parte e la capacità processuale secondo il diritto svizzero e quando i fatti non sono rilevanti secondo il diritto penale fiscale, è possibile trovare una soluzione per i problemi esistenti con gli Stati partner. Per raggiungere la certezza del diritto e per consentire quindi all’AFC di prestare assistenza amministrativa conformemente allo standard anche in quei casi in cui l’ordinamento giuridico svizzero e quello dello Stato richiedente divergono riguardo alla capacità di essere parte e alla capacità processuale, è però indispensabile prevedere un disciplinamento come quello proposto.

2.3.2 Raccomandazione concernente la confidenzialità della domanda

La Svizzera deve garantire che le prescrizioni dello standard internazionale sulla confidenzialità siano rispettate. 47

2.3.2.1. Situazione iniziale

Per quanto riguarda il principio di confidenzialità in vigore nell’assistenza amministrativa, il commentario all’articolo 26 paragrafo 2 Modello OCSE48 rileva che anche la corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati partner, compresa la domanda stessa, deve essere trattata in modo confidenziale e che le informazioni in essa contenute possono essere rese note

45 Cfr. DTF 141 II 436, consid. 4.4.3.

46 Cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_792/2016 del 23.8.2017, consid. 4.

47 Cfr. raccomandazione relativa all’elemento C.3, rapporto sulla fase 2 della Svizzera, pag. 146

48 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en