Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

2 Misure proposte per l’attuazione delle raccomandazioni

2.1 Premessa

Ciascuna delle misure proposte qui di seguito è accompagnata da un apprezzamento riguardante l’attuazione della corrispondente raccomandazione. Va sottolineato che tali apprezzamenti sono espressi nella prospettiva attuale e sulla base delle valutazioni tra pari sinora effettuate dal Forum globale. Essi non sono privi di incertezze, poiché l’esito delle prossime valutazioni tra pari è ancora sconosciuto. Inoltre, l’esito della prossima valutazione tra pari sulla Svizzera, che inizierà nel 2018, dipenderà da tutti i dieci elementi8 nel loro insieme come pure dalla prassi seguita nel periodo esaminato. Pertanto, apprezzamenti di carattere isolato come quelli espressi qui di seguito, unici possibili al momento, presentano un certo grado d’incertezza. Tuttavia, consentono di giudicare se una misura è necessaria.

2.2 Raccomandazioni concernenti la trasparenza delle persone giuridiche

Riguardo a uno dei dieci elementi considerati nella valutazione tra pari9, il Forum globale ha rivolto alla Svizzera tre raccomandazioni. Secondo tale criterio, i Paesi devono garantire che le informazioni sull’identità di tutti i soggetti giuridici rilevanti e sui relativi rapporti di proprietà siano disponibili. Le tre raccomandazioni riguardano l’identificazione dei titolari di azioni al portatore, la vigilanza sulle società anonime e sulle società in accomandita per azioni e la reperibilità delle informazioni sulla proprietà di società costituite all’estero con amministrazione effettiva e sede in Svizzera.

2.2.1 Prima raccomandazione

La Svizzera deve prevedere un sistema di annuncio che garantisca in tutti i casi l’identificazione dei titolari di azioni al portatore.10

2.2.1.1. Situazione iniziale

Il 1° luglio 2015, in seguito all’adozione della legge federale del 12 dicembre 201411 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (legge GAFI), sono entrate in vigore nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)12 sulla trasparenza delle persone giuridiche. Le società le cui azioni non sono quotate in borsa13, ad esempio, sono tenute ad annunciare entro un mese l’acquisto di azioni al portatore (art. 697i CO), e, se l’acquisto consente di ottenere una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario, anche gli aventi economicamente diritto (art. 697j CO). I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l’azionista non abbia ottemperato a tali obblighi. L’azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti alle azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare. Se l’azionista non ottempera a tali obblighi entro un mese dall’acquisto

8 Cfr. n. 1.1

9 Cfr. n. 1.1

10 Cfr. raccomandazione relativa all’elemento A.1, rapporto sulla fase 2 della Svizzera, pag. 143

11 RU 2015 1389 segg.

12 RS 220

13 Le disposizioni in questione si applicano esclusivamente alle società non quotate in borsa dato che la trasparenza delle società le cui azioni sono quotate in borsa è già garantita dagli obblighi di dichiarazione stabiliti nella legge del 24 marzo 1995 sulle borse (LBVM; RS 954.1); cfr. messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 (di seguito «messaggio GAFI»), FF 2014 574.