Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

Apprezzamento

In base alle valutazioni tra pari degli altri Paesi si può concludere che il Forum globale accorda meno peso all’attuazione della terza raccomandazione rispetto all’attuazione delle altre due. È tuttavia opportuno adeguare gli obblighi delle succursali di società con sede all’estero agli obblighi delle società svizzere. La prevista reperibilità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto sarà utile alla Svizzera anche nel quadro del prossimo ciclo di valutazione.

2.3 Raccomandazioni concernenti lo scambio di informazioni

Nell’ambito della valutazione tra pari, il Forum globale ha analizzato anche criteri relativi all’accesso alle informazioni e al loro scambio. Alla Svizzera sono state rivolte a questo riguardo tre raccomandazioni che devono essere attuate.

2.3.1 Raccomandazione concernente lo scambio di informazioni relative alle persone defunte

La Svizzera deve provvedere affinché le informazioni relative alle persone defunte possano essere scambiate in ogni caso. 41

2.3.1.1. Situazione iniziale

In mancanza della capacità di essere parte e della capacità processuale, il diritto svizzero non prevede la possibilità di prestare assistenza amministrativa in relazione a persone defunte. Lo stesso problema si presenta anche per la successione42. Per poter comunque prestare assistenza amministrativa nelle procedure riguardanti persone defunte, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha istituito una prassi che consiste nell’individuare eventuali successori che possono fungere da destinatari della decisione. Tuttavia, questa prassi è applicabile soltanto se ai successori può essere riconosciuta la capacità di essere parte e la capacità processuale del diritto svizzero. Un’ulteriore difficoltà risiede nel fatto che l’AFC non riesce sempre a identificare i successori. Si pensi in particolare ai casi in cui la domanda di assistenza amministrativa riguarda una persona di cui lo Stato richiedende ignora l’identità, che risulta poi essere defunta e i cui eventuali successori non sono noti al detentore delle informazioni (in un simile caso i successori non possono nemmeno essere individuati dall’autorità richiedente poiché la persona interessata è sconosciuta allo Stato richiedente e l’identità di detta persona non può essergli comunicata). Infine, risulta difficile prestare assistenza amministrativa in relazione ai successori quando la domanda di assistenza amministrativa si basa su un comportamento della persona defunta soggetto al diritto penale fiscale e pertanto la procedure di assistenza amministrativa è di principio consentita soltanto nei confronti della persona cui può essere imputato tale comportamento43.

Secondo l’articolo 26 capoverso 1 del modello di Convenzione dell’OCSE (Modello OCSE)44, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno. L’espressione «verosimilmente rilevante» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza però consentire agli Stati contraenti di chiedere informazioni in modo indiscriminato («fishing expedition») o informazioni verosimilmente poco

41 Cfr. raccomandazione relativa all’elemento B.2, rapporto sulla fase 2 della Svizzera , pag. 145

42 Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6829/2010 del 4.2.2011, consid. 3.1 e sentenza A- 6630/2010 del 19.7.2011, consid. 3.1.

43 Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6829/2010 del 4.2.2011, consid. 2.1.4.

44 www.oecd.org > Topics > Tax > Model Tax Convention on Income and Capital