Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
alla società stessa. Il fatto che le azioni non annunciate diventino nulle risolve il problema delle società che non sono state in grado di accertare l’identità dei loro azionisti, e che pertanto non possono ad esempio rispettare il quorum fissato dalla legge o dagli statuti. L’avamprogetto contribuisce dunque a migliorare la certezza del diritto. Dato che gli obblighi di annunciare sono già stati introdotti nel 2015, e che il nuovo diritto concede agli azionisti altri 18 mesi per identificarsi nei confronti della società, hanno tempo a sufficienza per l’attuazione delle disposizioni. È improbabile che i titolari di azioni al portatore rimangano all’oscuro della conversione dei loro titoli in azioni nominative. I titolari di azioni al portatore informati non rinunceranno volontariamente ai loro diritti di azionista. I titolari di azioni al portatore che non si identificheranno entro il termine impartito nei confronti della società non saranno a conoscenza del loro stato di azionisti, ad esempio perché hanno dimenticato le azioni o perché le azioni sono state spostate o sono andate distrutte in relazione a una successione. Tendenzialmente, dunque, le azioni che saranno attribuite alla società saranno costituite da azioni non rivendicate.
L’obbligo di avere un conto presso una banca svizzera dovrebbe avere conseguenze concrete per le società interessate solo in rari casi, poiché la stragrande maggioranza di esse soddisfa già questa prescrizione. Le società sono assolutamente libere di tenere o aprire ulteriori conti presso banche estere. Del resto, l’avamprogetto non le costringe a effettuare tutte le transazioni finanziarie attraverso il conto detenuto presso la loro banca svizzera.
Per le società, il diritto di consultazione degli elenchi previsti dal diritto societario, accordato alle autorità e agli intermediari finanziari, non comporta né oneri amministrativi supplementari né costi. Le società che negano il diritto di consultazione o non possono garantirlo rischiano eventualmente che le banche rifiutino di avviare una relazione d’affari con loro. Ma una simile conseguenza è in linea con gli obiettivi dell’avamprogetto.
5.2.2.2 Confederazione, Cantoni e Comuni
Per la Confederazione, e sostanzialmente anche per i Cantoni, la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative genererà temporaneamente un aumento degli oneri se le società non dovessero sfruttare l’occasione di altre modificazioni statutarie per adeguare il proprio statuto al nuovo diritto. Soprattutto verso la fine del periodo transitorio di due anni, gli uffici del registro di commercio potrebbero essere confrontati con un carico di lavoro supplementare. Le autorità cantonali dispongono tuttavia di un considerevole margine di manovra e organizzativo e perciò non dovrebbero ritrovarsi sotto pressione. L’onere aggiuntivo potrà essere affrontato con le risorse disponibili e non occorrerà, pertanto, creare nuovi posti.
5.2.3 Adeguatezza dell’esecuzione
L’elenco dei titolari di azioni al portatore introdotto nel 2015 contiene informazioni relative agli azionisti che le società interessate devono iscrivere nel libro delle azioni. Il termine di due anni per la modificazione dello statuto rappresenta una congrua scadenza da impartire alle società. Dal canto loro, gli uffici del registro di commercio hanno il tempo per prepararsi alla modifica di legge.
6 Rapporto con il piano di legislatura
Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201678 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201679 sul programma
78 FF 2016 909
79 FF 2016 4605