Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

4.2. Codice penale

Art. 327

La violazione intenzionale da parte dell’azionista o del socio di una società a garanzia limitata dell’obbligo di annunciare il nome, il cognome e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali (lett. a) o ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo (lett. b) (omissione dell’annuncio o annuncio di false indicazioni) sarà punita con la multa.

Art. 327a

La violazione intenzionale da parte della società dell’obbligo di tenere i seguenti elenchi (omissione della tenuta di elenchi o tenuta di elenchi non corretta) sarà punita con la multa:

lettera a: nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO (il cpv. 4 non riguarda l’obbligo di tenere un elenco) o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all’articolo 697l capoversi 1–4 CO. La negazione del diritto di consultazione previsto dall’articolo 697l capoverso 5 CO non deve essere punita, poiché in virtù dell’articolo 292 del Codice penale72 le autorità possono esigere l’accesso agli elenchi sotto comminatoria della multa. Quanto al diritto di consultazione riconosciuto agli intermediari finanziari, non è necessario prevedere una pena, poiché in caso di diniego è possibile rinunciare ad avviare oppure interrompere la relazione d’affari in questione;

lettera b: nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO (circa il diritto di consultazione secondo il cpv. 4 e il diniego di tale diritto cfr. lett. a ad art. 697l cpv. 5) o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all’articolo 790a capoverso 3 CO in combinato disposto con l’articolo 697l capoversi 1–4 CO;

lettera c: nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO.

4.3 Legge sull’assistenza amministrativa fiscale

Art. 15 cpv. 3

In materia di esame degli atti relativi alla domanda stessa di assistenza amministrativa e alla corrispondenza con l’autorità estera prima della notificazione della decisione finale, occorre introdurre una norma più restrittiva. Ora l’AFC accorderà il diritto di consultazione solo previo consenso dell’autorità estera. Spetta dunque all’AFC accertare se l’autorità estera acconsente o no. In quest’ultimo caso, l’AFC informa le persone legittimate a ricorrere – come previsto dall’articolo 14 capoverso 1 LAAF – in merito agli elementi essenziali della domanda e della corrispondenza. La persona legittimata a ricorrere potrà così impugnare con cognizione di causa la decisione finale.

Art. 18a

Cpv. 1

Le procedure di assistenza amministrativa potranno essere condotte in relazione a persone, comprese persone defunte, a portafogli collettivi o ad altri enti giuridici (parti) sui quali vengono chieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa. Nel contesto internazionale a cui si fa riferimento in questa sede, l’espressione «ente giuridico» deve essere intesa come termine generico nel suo senso più ampio, e non invece nel senso della defini-

72 RS 311.0