Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
d’imposta non configurerebbe nemmeno un vizio di dichiarazione che comporterebbe altri interventi dell’autorità fiscale nei confronti del contribuente. I Cantoni sono di principio liberi di decidere come organizzare la procedura di tassazione. Sarebbe estraneo alla natura delle cose se le autorità fiscali (cantonali) dovessero assumere una funzione di vigilanza sulle società anonime e sulle società in accomandita per azioni. Non è nemmeno chiaro se e come i Cantoni potrebbero essere obbligati a esercitare una simile funzione, e in che modo potrebbe essere sanzionata l’inosservanza di quest’obbligo. La misura è troppo radicale rispetto al sistema di regolamentazione vigente. La sua implementazione comporterebbe oltretutto ingenti costi a carico dei Cantoni senza procurare loro alcun valore aggiunto.
3. Verifica degli elenchi da parte del revisore, attestazione di verifica nei confronti dell’Ufficio del registro di commercio, verifica dell’adempimento dell’obbligo da parte dell’Ufficio del registro di commercio
Le novità entrate in vigore il 1° gennaio 2008 nel diritto in materia di revisione hanno avuto come conseguenza che oggi la maggior parte delle società svizzere non ha più un ufficio di revisione (possibilità di «opting out»). Queste società dovrebbero far capo a un revisore soltanto per verificare se gli elenchi sono tenuti. Da un certo punto di vista, la deregolamentazione del diritto in materia di revisione, che mira a ridurre i costi, verrebbe così in parte annullata. Una simile soluzione sarebbe improponibile.
Inoltre, il Forum globale ha criticato le soluzioni basate su obblighi interni alle società e ha manifestato anche alcuni dubbi circa l’indipendenza dei revisori.
2.2.3 Terza raccomandazione
La Svizzera deve garantire la reperibilità delle informazioni sulla proprietà e sull’identità di società estere con amministrazione effettiva e sede in Svizzera.39
2.2.3.1 Situazione iniziale
Gli obblighi di annunciare di diritto societario si applicano soltanto alle società la cui sede si trova in Svizzera. Non sono tenute ad adempiere tali obblighi neppure le società costituite all’estero che esercitano parte della loro attività in Svizzera o che hanno una succursale in Svizzera. La reperibilità delle informazioni di società estere deve essere disciplinata in modo specifico.
2.2.3.2 Misura per l’attuazione della raccomandazione
Per l’attuazione della terza raccomandazione l’avamprogetto stabilsce che le succursali svizzere di imprese la cui sede principale si trova all’estero devono avere accesso alle informazioni sugli azionisti e sui soci (nel caso di società a garanzia limitata) della sede principale all’estero nonché sugli aventi economicamente diritto e devono potere inoltrare tali informazioni alle autorità e agli intermediari finanziari che vi hanno diritto per legge (art. 935 cpv. 3 CO).40 Inoltre, secondo l’avamprogetto queste succursali devono avere un conto presso una banca svizzera, come previsto dalla misura 2 (n. 2.2.2.2) per le imprese svizzere (art. 958g CO).
L’avamprogetto non prevede una disposizione che garantisce la reperibilità delle informazioni concernenti società estere che esercitano parte della loro attività in Svizzera senza avervi una succursale.
39 Cfr. raccomandazione relativa all’elemento A.1, rapporto sulla fase 2 della Svizzera, pag. 143
40 Un diritto alle informazioni è previsto nel quadro della misura 3 (n. 2.2.2.2).