Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

mente a quanto previsto nel disegno sul diritto del registro di commercio, nel presente avamprogetto la mancanza del domicilio legale non è più menzionata nella frase introduttiva,

bensì al capoverso 1 numero 3, e il capoverso 4 viene rinumerato senza modifiche in capoverso 5. Il capoverso 1 numero 4 introduce nella disposizione una modifica materiale.

Cpv. 1 n. 4

L’azionista può esercitare i diritti sociali inerenti alle azioni nominative soltanto se è iscritto nel libro delle azioni (art. 689a cpv. 1 CO). L’iscrizione nel libro delle azioni e nell’elenco degli aventi economicamente diritto dimostra che l’azionista ha adempiuto i propri obblighi di annunciare e che ha quindi il diritto di esercitare i propri diritti sociali e patrimoniali. L’esistenza e la corretta tenuta del libro delle azioni e dell’elenco degli aventi economicamente diritto sono dunque due premesse indispensabili per l’esercizio dei diritti degli azionisti in seno alla società. Le vigenti disposizioni non conferiscono agli azionisti alcun diritto nel caso in cui il consiglio d’amministrazione non adempiesse i propri obblighi. Il completamento dell’elenco delle lacune nell’organizzazione introdotto al capoverso 1 numero 4 dell’articolo 731b AP-CO (tenuta non conforme alle prescrizioni del libro delle azioni o dell’elenco degli aventi economicamente diritto annunciati alla società) è destinato a supplire a questa carenza. Dietro opportuna richiesta, il tribunale può prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge (art. 731b cpv. 2 AP-CO). Può ad esempio assegnare alla società un termine per ripristinare la situazione legale, nominare un commissario o addirittura pronunciare lo scioglimento della società.

Sul piano processuale, le misure in caso di lacune nell’organizzazione sono trattate in procedura sommaria secondo gli articoli 248 e seguenti del Codice di procedura civile (CPC)67.

L’articolo 250 lettera c numero 6 CPC non menziona né la nuova fattispecie degli elenchi non tenuti conformemente alle prescrizioni, introdotta dall’avamprogetto (cpv. 1 n. 4), né la fattispecie della mancanza di un domicilio legale introdotta nell’ambito della modernizzazione del registro di commercio (cpv. 1 n. 3). Tuttavia, l’idoneità della procedura sommaria risulta sia dalla similitudine delle premesse e degli interessi in confronto alle fattispecie menzionate esplicitamente, sia dalla natura non esaustiva delle enumerazioni figuranti agli articoli 249– 251 CPC. Per ora si rinuncia a un aggiornamento formale del CPC, poiché tale questione dovrà essere affrontata in maniera più generale nell’ambito di una revisione separata del codice.

Art. 790 cpv. 4

Il vigente articolo 790 capoverso 4 CO conferisce già ai soci delle società a garanzia limitata il diritto di consultare il libro delle quote. Per analogia con il diritto azionario (art. 686 cpv. 6 AP-CO), tale diritto viene ora esteso anche alle autorità e agli intermediari finanziari, se ciò serve all’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 837 cpv. 3

Come previsto dal diritto azionario (art. 686 cpv. 6 AP-CO), secondo questa disposizione le autorità e gli intermediari finanziari potranno consultare l’elenco dei soci delle società cooperative, se ciò serve all’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 935 cpv. 3

Questa disposizione è volta a garantire l’accesso alle informazioni sugli azionisti o sui soci (nel caso delle società a garanzia limitata) di società estere con succursali in Svizzera e sugli aventi economicamente diritto. Il mandatario domiciliato in Svizzera da designare per le succursali secondo il vigente articolo 935 capoverso 2 CO deve quindi poter accedere a queste informazioni e poterle inoltrare alle autorità e agli intermediari finanziari. Il mandatario deve

67 RS 272