Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
Il sistema di sanzionamento dovrà essere esaminato anche per l’attuazione delle raccomandazioni formulate nel quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI29 pubblicato il 7 dicembre 2016. A proposito dell’efficacia delle misure adottate in materia di trasparenza delle persone giuridiche e degli aventi economicamente diritto, il rapporto ritiene le misure adottate insufficienti chiedendo varie migliorie. In particolare, considera che le sanzioni del diritto societario non sono abbastanza incisive per i casi di inosservanza degli obblighi di annunciare previsti per gli azionisti e degli obblighi di tenere elenchi.30
Su questo punto, il quarto rapporto di valutazione del GAFI è in linea con il rapporto del Forum globale sulla fase 2 della Svizzera. Nell’ambito della valutazione successiva da parte del GAFI, prevista nel 2021, la Svizzera dovrà essere in grado di dimostrare l’efficacia delle disposizioni introdotte dalla legge GAFI. Questa dimostrazione potrebbe essere difficile da addurre senza l’introduzione di disposizioni penali, poiché il nostro Paese non conosce né la vigilanza del diritto societario né l’obbligo generale di revisione per le società31. Nel febbraio 2018 la Svizzera dovrà informare il GAFI nell’ambito di un rapporto di «follow up» in merito alle misure perseguite.
L’avamprogetto riprende da un lato le disposizioni penali come previste nel disegno della legge GAFI32. La violazione dell’obbligo di annunciare di diritto societario (a livello di socio) e la violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi (a livello di società) dovranno dunque essere perseguibili penalmente.
Il Consiglio federale considerava necessario introdurre disposizioni penali nel disegno di legge GAFI per uniformarsi agli standard internazionali, che richiedono un ventaglio di sanzioni dissuasive al fine di assicurarel’affidabilità delle informazioni e l’efficacia del regime nel suo insieme33. Tuttavia, nell’ambito delle deliberazioni parlamentari era stata ritenuta sufficiente la sospensione o la decadenza dei diritti patrimoniali dell’azionista prevista al nuovo articolo 697m CO in caso di inosservanza degli obblighi di annunciare. Le disposizioni penali erano state giudicate sproporzionate e quindi eliminate34.
L’avamprogetto prevede d’altro lato che la tenuta non conforme alle prescrizioni del libro delle azioni o dell’elenco degli aventi economicamente diritto annunciati alla società costituisca una lacuna nell’organizzazione ai sensi dell’articolo 731b CO e che un azionista o un creditore possa chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie.
Apprezzamento
La misura 1 è uno degli elementi indispensabili per garantire una vigilanza efficace sulle società. Essa riprende le nuove disposizioni sulla trasparenza delle persone giuridiche introdotte soltanto nel 2015. Le valutazioni tra pari eseguite di recente hanno evidenziato che questo approccio è indispensaible per attuare non solo la seconda raccomandazione del Forum globale ma anche le raccomandazioni formulate nel quarto rapporto di valutazione sulla Svizzra del GAFI.
2. Obbligo della società di avere un conto presso una banca svizzera
Al momento dell’avvio di relazioni d’affari, l’intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante conformemente all’articolo 3 della legge del
29 Nota 5.
30 Cfr. rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI del 7.12.2016, pag. 127, 203 Criterion 24.13.
31 Cfr. n. 2.2.2.3, misura 3 scartata
32 Cfr. FF 2014 668 seg.
33 Cfr. messaggio GAFI, FF 2014 599.
34 La legge GAFI ha invece introdotto, all’art. 149 cpv. 1 lett. f della legge del 23.6.2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31), una disposizione penale per le SICAV in caso di tenuta non corretta del registro delle azioni.