Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
anonime e società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e SICAV), se ciò serve all’adempimento dei loro compiti legali.38
Tale diritto di consultazione provoca un controllo indiretto degli elenchi. Si rimanda al riguardo alle considerazioni di cui sopra relative alla misura 2.
Apprezzamento
Come la misura 2, anche la misura 3 ha lo scopo, quale secondo elemento di un controllo indiretto, di assicurare una vigilanza efficace sulle società considerate. Essa completa le misure 1 e 2. Tale misura è la logica conseguenza del regime normativo vigente (obbligo della società di tenere elenchi, da un lato, e, dall’altro, obbligo dell’intermediario finanziario di raccogliere informazioni figuranti negli elenchi da tenere secondo il diritto societario). Meglio sarà implementato l’elemento del controllo, più la seconda raccomandazione sarà considerata attuata.
2.2.2.3 Misure scartate
1. Creazione di un registro centrale elettronico dei titolari di azioni al portatore non quotate in borsa edi azioni nominative nonché degli aventi economicamente diritto
Un registro centrale elettronico dei titolari di azioni al portatore non quotate in borsa (dopo l’abolizione delle azioni al portatore per le società che non hanno azioni quotate in borsa non vi saranno più titolari di azioni al portatore) e di azioni nominative nonché degli aventi economicamente diritto non sarebbe pubblico e sarebbe accessibile soltanto alle autorità. Ogni società potrebbe designare una persona incaricata di procedere di propria mano agli annunci necessari e alle mutazioni nel registro. Se le società lo desiderano, il registro potrebbe sostituire gli elenchi tenuti internamente.
Secondo un’autovalutazione degli Stati europei, in circa la metà di essi gli uffici del registro di commercio tengono un elenco sull’azionariato delle società, ciò che corrisponde a una sorta di registro centrale. Nel Regno Unito le società hanno l’obbligo di fornire informazioni sul loro azionariato al registro delle imprese(«Companies House»), ma con possibilità di rinuncia («opting out»). Le società che fanno uso di questa possibilità devono tenere autonomamente l’elenco.
L’introduzione di un registro centrale rappresenterebbe un cambiamento radicale del sistema vigente, che avrebbe senso soltanto se si auspicasse la contemporanea registrazione dei titolari di azioni nominative e degli aventi economicamente diritto. Al momento attuale, la registrazione dei titolari di azioni nominative potrebbe essere considerata una misura esagerata. Per di più, lo sviluppo di un registro centrale comporterebbe costi straordinari e costi annui di gestione dell’ordine di milioni.
2. Obbligo della società di allegare alla dichiarazione d’imposta gli elenchi da tenere secondo il diritto societario
Questa misura è stata attuata da diversi Paesi, tra cui la Germania. Essa serve a garantire la tenuta degli elenchi. In combinazione con controlli in loco effettuati dall’autorità fiscale per accertare l’esistenza e la completezza degli elenchi, la misura avrebbe nettamente rafforzato la vigilanza sulle società. Tuttavia, si tratta di una misura completamente estranea all’attività fondamentale delle autorità fiscali, che consiste nel tassare in modo corretto e completo i contribuenti (ossia nel presente contesto le società). Nella dichiarazione d’imposta del contribuente sono esposti i fatti fiscalmente determinanti e la richiesta formale di essere tassato. Gli elenchi da tenere secondo il diritto societario non hanno alcun nesso con la dichiarazione d’imposta. L’omissione da parte del contribuente di allegare gli elenchi alla dichiarazione
38 Cfr. al riguardo cap. 4, commento all’art. 686 cpv. 6 CO.