Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

zione precisa prevista dal diritto del registro di commercio (art. 2 lett. a ORC). Occorre prevedere in generale la possibilità di prestare assistenza amministrativa in relazione alle persone (defunti compresi), ai portafogli collettivi e ad altri enti giuridici che costituiscono strutture giuridiche sconosciute al diritto svizzero e ai quali il diritto svizzero non riconosce la capacità di essere parte e la capacità processuale. Questa disposizione è intesa ad assicurare che l’assistenza amministrativa non debba essere negata soltanto a causa di una discrepanza tra l’ordinamento giuridico svizzero e quello dello Stato richiedente in fatto di capacità di essere parte e capacità processuale. Tale soluzione si giustifica per il fatto che la procedura di assistenza amministrativa è una procedura sussidiaria destinata a imporre il rispetto del diritto estero, ragion per cui non deve dipendere dal riconoscimento del diritto svizzero della capacità di essere parte e della capacità processuale. L’unico elemento determinante deve consistere nella verosimile rilevanza delle informazioni per il giudizio all’estero della situazione fiscale della persona, del portafoglio collettivo o dell’ente giuridico oggetto della domanda di assistenza. L’articolo 18a AP-LAAF si riferisce pertanto soltanto alla persona, al portafoglio collettivo o all’ente giuridico sotto esame o inchiesta nello Stato richiedente (ossia al contribuente estero). La disposizione non deve invece riguardare altre persone, anche se nella domanda di assistenza vengono chieste informazioni anche su di esse. Ad esempio non ha lo scopo di riconoscere la capacità di essere parte e la capacità processuale a una società anonima svizzera già cancellata su cui nella domanda vengono chieste informazioni ai fini dell’imposizione della parte all’estero.

Il capoverso 1 garantisce inoltre che l’assistenza amministrativa possa essere prestata anche in relazione a persone defunte. La norma si applica anche alle domande di assistenza amministrativa che riguardano una persona defunta di cui non si conosce il nome. Si pensi ad esempio ai casi in cui l’identificazione avviene in altro modo anziché tramite il nome. In simili casi, la norma consente di prestare assistenza amministrativa anche se i successori della persona di nome ignoto sono anch’essi sconosciuti o se il diritto svizzero non riconosce loro la capacità di essere parte e la capacità processuale (e perciò secondo il diritto vigente non entrerebbero in considerazione come destinatari di una decisione, proprio come il defunto stesso). Il capoverso 1 consente di prestare assistenza amministrativa anche nei casi aventi per oggetto un comportamento fiscale penalmente rilevante del defunto.

Cpv. 2

Conformemente al capoverso 2, l’autorizzazione ad agire a nome di una parte ai sensi del capoverso 1, in relazione alla quale non potrebbe essere condotta alcuna procedura conformemente alle altre disposizioni del diritto svizzero, è determinata dal diritto dello Stato richiedente.

Cpv. 3

Nei casi in cui è chiesta assistenza amministrativa per una persona defunta, i suoi successori devono acquisire qualità di parte ed essere legittimati a ricorrere, indipendentemente dal fatto che il diritto svizzero riconosca loro o no la capacità di essere parte e la capacità processuale.

Esempio

Applicato all’esempio di una successione statunitense, il disciplinamento proposto ha per risultato che l’AFC informa la successione in merito a una procedura di assistenza amministrativa pendente nei suoi confronti secondo gli articoli 14 e 14a LAAF. Il diritto statunitense determina chi può esercitare i diritti processuali della successione nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa (ad es. l’amministratore della successione). La concessione dell’assistenza amministrativa o la notificazione di una decisione finale ai sensi dell’articolo 17 LAAF vengono effettuate nei confronti della successione. Quest’ultima, agendo per il tramite della persona autorizzata secondo il diritto statunitense (ad es. l’amministratore