Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
della successione), può interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale.
4.4 Legge sugli investimenti collettivi
Art. 40 cpv. 1 e 1bis
Cpv. 1
Il capitale della SICAV è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore (art. 36 cpv. 1 lett. b LICol). Dal vigente articolo 40 capoverso 1 LICol, si deduce che la SICAV può emettere le azioni di investitore in forma di azioni al portatore. Come previsto dalle proposte disposizioni sulla società anonima, le azioni di investitore non quotate in borsa di una SICAV e le sue azioni di imprenditore devono essere nominative.
Cpv. 1bis
In caso di sospensione del commercio in borsa delle azioni deve essere applicabile l’articolo 622 capoverso 2bisCO.
Art. 46 cpv. 3bis
Conformemente all’articolo 46 capoverso 3 LICol, la SICAV tiene un registro delle azioni d’imprenditore e un elenco degli aventi economicamente diritto. Come per le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le cooperative, occorre concedere alle autorità e agli intermediari finanziari il diritto di consultare il registro delle azioni e l’elenco degli aventi economicamente diritto, se ciò serve all’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 158f
Come nel caso della società anonima, le nuove disposizioni saranno applicabili alle SICAV già esistenti.
Art. 158g
Cpv. 1
Come nel caso della società anonima, in virtù del capoverso 1 al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto le azioni al portatore esistenti delle SICAV saranno convertite per legge in azioni nominative. La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che siano stati emessi titoli. Per il resto si rimanda alle considerazioni relative all’articolo 2 capoverso 1 delle disposizioni transitorie previste per la società anonima.
Cpv. 2
Secondo il capoverso 2, i titoli già emessi per azioni al portatore devono essere distrutti o adeguati dal consiglio d’amministrazione. Per il resto si vedano le considerazioni relative all’articolo 2 capoverso 2 delle disposizioni transitorie previste per la società anonima.
Art. 158h cpv. 1–3
Si vedano le considerazioni relative all’articolo 4 delle disposizioni transitorie previste per la società anonima.