Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

soltanto nella misura in cui sono necessarie per ottenere le informazioni richieste. La domanda stessa può essere resa accessibile se le procedure giudiziarie o le procedure analoghe dello Stato richiesto lo consentono, sempre che lo Stato richiedente non vi si opponga. Secondo il Forum globale, questa disposizione deve essere intesa nel senso che nella procedura di prima istanza (procedura decisionale dell’AFC) la domanda stessa deve essere in ogni caso trattata in maniera confidenziale e non deve essere resa accessibile.

In base alla giurisprudenza svizzera, la domanda deve invece essere resa accessibile alla persona legittimata a ricorrere conformemente agli articoli 14 e seguente LAAF, una volta ottenute le informazioni, ma prima della notificazione della decisione finale, salvo eccezione ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 196849 sulla procedura amministrativa (PA).50 Questo modo di procedere è la conseguenza del diritto di esaminare gli atti, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito previsto all’articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)51. L’articolo 27 capoverso 1 PA stabilisce che l’autorità può negare l’esame degli atti solamente se un interesse pubblico importante della Confederazione, del Cantone o della controparte oppure l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso esiga l’osservanza del segreto. L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e la controparte abbia avuto la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie (art. 28 PA).

Se una persona interessata intende esercitare il proprio diritto di esaminare gli atti, l’AFC dà allo Stato richiedente, in virtù dell’articolo 15 capoverso 2 LAAF, l’opportunità di invocare motivi essenziali per mantenere segreti determinati atti. Diversi Stati partner della Svizzera si oppongono però di principio a rendere accessibile la domanda nel suo insieme o di parti di essa. In questo contesto fanno riferimento al commentario all’articolo 26 Modello OCSE. Una restrizione così generica del diritto di esaminare gli atti potrebbe essere considerata arbitraria nell’ottica del diritto svizzero. Tuttavia, la Svizzera deve proporre una soluzione per soddisfare le raccomandazioni e lo standard e per non compromettere ulteriormente le relazioni con gli Stati partner.

2.3.2.2 Misura per l’attuazione della raccomandazione

La misura di attuazione consiste pertanto nell’introdurre nella LAAF una nuova disposizione che tenga conto dello standard e al tempo stesso limiti il più possibile l’ingerenza nella sfera di protezione prevista all’articolo 29 capoverso 2 Cost. (diritto di essere sentito). Di conseguenza la consultazione della domanda di assistenza amministrativa e della relativa corrispondenza con l’autorità estera dovrà essere autorizzata solo previo consenso di quest’ultima. In caso contrario, l’AFC informerà la persona legittimata a ricorrere in merito al contenuto essenziale della domanda e della corrispondenza.

Apprezzamento

Per l’elemento in questione la Svizzera ha ottenuto al riguardo il giudizio «ampiamente conforme», ma soltanto dopo lunghe discussioni e dopo essere riuscita a far capire che nella prassi l’esame degli atti può essere limitato. Non è certo se sarà possibile convincere il Forum globale una seconda volta. Conviene dunque stabilire una regolamentazione chiara.

49 RS 172.021

50 Cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_112/2015, consid. 4.4.

51 RS 101