Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

2.3.3 Raccomandazione concernente i dati rubati

La Svizzera deve adeguare la sua prassi o la sua giurisprudenza in modo da poter adempiere i propri obblighi conformemente allo standard per lo scambio di informazioni. 52

2.3.3.1. Situazione iniziale

In mertio a questa raccomandazione, il rapporto sulla fase 2 della Svizzera espone che l’interpretazione del principio di buona fede da parte della Svizzera ha condizionato in modo sostanziale lo scambio di informazioni nella prassi.53

In virtù del vigente articolo 7 lettera c LAAF, non si entra nel merito di una domanda se viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

Secondo la prassi attualmente applicata in Svizzera, non importa se lo Stato richiedente ha ottenuto attivamente o passivamente queste informazioni. Tale prassi, che considera uno Stato che richiede assistenza amministrativa in virtù di una convenzione internazionale alla stessa stregua di uno Stato implicato in un reato, viene giudicata troppo restrittiva e non conforme allo standard.

2.3.3.2 Misura proposta per l’attuazione della raccomandazione

Nel suo messaggio del 10 giugno 2016, il Consiglio federale ha proposto un allentamento della prassi.54 In futuro si potrà entrare nel merito di una domanda se uno Stato estero ha ottenuto i dati acquisiti illegalmente tramite una procedura ordinaria di assistenza amministrativa o da fonti accessibili al pubblico. L’assistenza amministrativa dovrebbe continuare a essere negata nei casi in cui uno Stato ha ottenuto dati rubati con un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.

Dalla consultazione indetta nel 2015 è emerso che praticamente tutti i Cantoni appoggiano il progetto, mentre fra i partiti politici e le organizzazioni i favorevoli e i contrari si equilibrano. Alla luce dei risultati scaturiti, il Consiglio federale ha mantenuto il proprio progetto di revisione, poiché riteneva necessaria la modifica proposta per tutelaregli interessi della Svizzera.

2.3.3.3 Giurisprudenza

Nel 2017 il Tribunale federale si è pronunciato in diverse occasioni in merito all’articolo 7 lettera c LAAF. Nella sentenza 2C_893/2015 del 16 febbraio 2017 era chiamato ad accertare se la fattispecie comportava dei reati secondo il diritto svizzero conformemente alla disposizione citata. Il Tribunale federale ha negato l’esistenza di un reato poiché le informazioni alla base della domanda di assistenza amministrativa provenivano da una banca situata in Francia e quindi non sussistevano reati perseguibili in Svizzera. Nella sentenza 2C_1000/2015 del 17 marzo 2017 il Tribunale federale ha esaminato se la Francia, che aveva presentato la domanda di assistenza amministrativa in questione, avesse commesso una violazione del principio della buona fede ai sensi dello stesso articolo. Il Tribunale ha concluso che tale principio era stato violato. Le autorità francesi avevano scoperto i nomi delle persone oggetto della domanda di assistenza amministrativa grazie ai documenti rubati da Hervé Falciani presso una banca di Ginevra. In precedenza la Francia si era espressamente impegnata nei confronti della Svizzera a non utilizzare i dati di Falciani nell’ambito di domande di assistenza amministrativa. Il Tribunale federale ha stabilito che l’impegno della Francia era vincolante

52 Cfr. raccomandazione relativa all’elemento C.4, rapporto sulla fase 2 della Svizzera., pag. 147

53 Nota 52, loc. cit

54 Cfr. al riguardo n. 1.3.