Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) e la legge federale del 21 dicembre 194863 sulla navigazione aerea (LNA). Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, occorre sottolineare che nell’osservanza dei loro obblighi di diligenza e nell’acquisire le informazioni necessarie per l’adempimento di tali obblighi, essi applicano un approccio basato sui rischi.64 Non sono obbligati a consultare gli elenchi del diritto societario.65 Il diritto di consultazione previsto all’articolo 686 cpv. 6 CO assicura che gli intermediari finanziari possano accedere a tali elenchi per l’adempimento dei loro obblighi di diligenza.

Art. 697i e 697k

Il divieto di emettere azioni al portatore per le società le cui azioni non sono quotate in borsa rende superflue le disposizioni degli articoli 697i e 697k introdotti dalla legge GAFI. In futuro tutti gli azionisti delle società le cui azioni non sono quotate in borsa dovranno identificarsi nei confronti della società seguendo la procedura prevista per le azioni nominative per l’iscrizione nel libro delle azioni (art. 686 CO).

Art. 697l

Cpv. 1–4

Ai capoversi 1–4 occorre sopprimere il riferimento all’elenco dei titolari di azioni al portatore.

Secondo il capoverso 2, l’elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società deve menzionare il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto. Dato che gli aventi economicamente diritto possono essere solo persone fisiche (art. 2a cpv. 3 LRD), la ditta, menzionata nel diritto vigente all’articolo 697l capoverso 2 CO e che è un elemento determinante in relazione ai titolari di azione al portatore (art. 697i cpv. 3 CO), non deve più figurare nelle nuove disposizioni.

Cpv. 5

Come nel caso del diritto di consultare il libro delle azioni introdotto dall’articolo 686 capoverso 6 AP-CO, il capoverso 5 accorda alle autorità e agli intermediari finanziari il diritto di consultare l’elenco degli aventi economicamente diritto. Le due disposizioni perseguono lo stesso scopo.

Le società che in seguito a una sospensione del commercio in borsa non possiedono più azioni quotate in borsa (cfr. art. 622 cpv. 2bisAP-CO) devono allestire l’elenco degli aventi economicamente diritto dal momento in cui la sospensione prende effetto.

Art. 731b

La presente disposizione deve essere riformulata affinché risulti più leggibile. Inoltre, il termine «giudice» va sostituito con il termine «tribunale». L’avamprogetto contempla anche un adeguamento dell’articolo 731b CO deciso di recente nell’ambito della modernizzazione del registro di commercio66, che entrerà in vigore verosimilmente il 1° gennaio 2019. Contraria-

63 RS 748.0. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LNA, le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione di esercizio dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). In virtù dell’art. 103 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01) un’impresa con sede in Svizzera può ottenere l’autorizzazione per il trasporto commerciale di persone e merci se l’impresa si trova sotto il controllo effettivo di cittadini svizzeri e per la maggior parte è di proprietà di cittadini svizzeri.

64 Cfr. art. 6 LRD.

65 In proposito, il messaggio GAFI espone che nel caso delle persone giuridiche operative ai sensi dell’art. 2a cpv. 3 LRD introdotto dalla legge GAFI, gli aventi economicamente diritto sarebbero identificati dopo l’entrata in vigore di detta legge sulla base dell’elenco degli aventi economicamente diritto (FF 2014 640).

66 FF 2017 2117 segg.