Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

custodia o un terzo oppure iscritto nel registro principale dell’ente di custodia e accreditato su un conto titoli.

Oltretutto, il trasferimento di azioni al portatore immobilizzate sarebbe più complicato del trasferimento di azioni nominative: queste ultime sono titoli all’ordine legali. Come tutti i titoli di credito, il loro trasferimento avviene mediante traslazione del possesso del titolo e mediante cessione di credito (dichiarazione scritta di cessione da parte del creditore sul titolo nominativo medesimo o su un titolo separato). Contrariamente al caso delle azioni al portatore immobilizzate, non è necessario l’intervento di terzi, salvo per l’iscrizione nel libro delle azioni conformemente all’articolo 686 CO e per il consenso della società al loro trasferimento in caso di limitazione della trasferibilità (art. 685a CO).

2.2.2 Seconda raccomandazione

La Svizzera deve assicurare una vigilanza efficace sulle società anonime e sulle società in accomandita per azioni. 26

2.2.2.1. Situazione iniziale

Per quanto riguarda la seconda raccomandazione, il rapporto sulla fase 2 della Svizzera sostiene che nel nostro Paese bisogna ottimizzare, da un lato, il controllo del rispetto dell’obbligo di tenere un libro delle azioni cui sono sottoposte le società anonime e le società in accomandita per azioni e, dall’altro, l’efficacia delle relative misure di attuazione, poiché mancano sanzioni chiare in caso di violazione delle regole.27

Le valutazioni tra pari relative ad altri Stati dimostrano che per il Forum globale una vigilanza efficace presuppone un sistema incisivo di sanzionamento in caso di violazione degli obblighi come pure controlli in loco degli elenchi previsti dal diritto societario o controlli degli azionisti di una società attraverso la loro notifica a un’autorità. Per implementare simili controlli in Svizzera occorrerebbe intervenire radicalmente sul sistema esistente. Oltre a un sistema di sanzionamento (misura 1), con il pacchetto di misure illustrato di qui seguito si propongono controlli indiretti (misure 2 e 3) che dovrebbero consentire alla Svizzera, in combinazione con le altre misure proposte, di rafforzare la propria posizione e difendere il giudizio ottenuto in occasione dell’ultima valutazione tra pari, o addirittura di migliorarlo.

Per di più, la misura 2 presentata più avanti tiene già conto della prossima valutazione tra pari che inizierà nel 2018. La nuova valutazione sarà effettuata sulla base dei Terms of Reference 201628, in virtù dei quali sarà esaminata anche la reperibilità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto.

2.2.2.2 Pacchetto di misure per l’attuazione della seconda raccomandazione

1. Sistema di sanzionamento in caso di violazione degli obblighi

Come esposto al numero 2.2.2.1, una vigilanza efficace sulle società presuppone in particolare un sistema di sanzionamento in caso di violazione degli obblighi. Tale violazione può essere commessa tanto dalla società quanto dal singolo socio. Il sistema di sanzionamento deve inglobare entrambi i livelli.

26 Cfr. raccomandazione relativa all’elemento A.1, rapporto sulla fase 2 della Svizzera, pag. 144

27 Nota 28, loc. cit.; cfr. anche rapporto sulla fase 2 della Svizzera , n. 150

28 Nota 4.