Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
poter inoltrare tali informazioni in particolare nei casi in cui le autorità e gli intermediari finanziari hanno il legittimo diritto di ottenerle.
Se le informazioni sono iscritte all’estero in un registro pubblico, basta che il mandatario rimandi a tale registro. Se sono contenute in elenchi tenuti nella sede principale all’estero, il mandatario deve poter richiedere copia dell’elenco e dei giustificativi. Può anche tenere lui stesso elenchi degli azionisti o dei soci e degli aventi economicamente diritto e conservarli presso la succursale con i relativi giustificativi.
L’articolo 935 capoverso 3 è una prescrizione d’ordine, e quindi in caso di inosservanza non è prevista alcuna sanzione. L’incapacità di una succursale di fornire informazioni sugli azionisti o sui soci e sugli aventi economicamente diritto di una società estera potrebbe invece destare l’attenzione dell’intermediario finanziario e ostacolare l’avvio di una relazione d’affari con tale succursale.
Art. 958g
Secondo questa disposizione, le imprese individuali con una cifra d’affari di almeno
100 000 franchi nell’ultimo esercizio, le società di persone, le persone giuridiche e le succursali di imprese la cui sede principale si trova all’estero devono avere un conto presso un istituto sottoposto alla legge dell’8 novembre 193468 sulle banche.
Conformemente all’articolo 36 dell’ordinanza del 17 ottobre 200769 sul registro di commercio (ORC), le imprese individuali con una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi in un esercizio non sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio. Assoggettarle all’obbligo previsto all’articolo 958g CO dell’avamprogretto appare sproporzionato.
La disposizione assicura che le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le associazioni, le fondazioni e le succursali di imprese estere iscritte nel registro di commercio siano assoggettate alle norme antiriciclaggio. L’intermediario finanziario può così esercitare un controllo indiretto sugli elenchi previsti dal diritto societario verificando che il contenuto di tali elenchi corrisponda alle informazioni da raccogliere nell’ambito dell’identificazione della controparte e dell’accertamento dell’avente economicamente diritto ai sensi degli articoli 3 e 4 LRD. Questo controllo indurrà le società ad adempiere gli obblighi relativi alla tenuta degli elenchi previsti dal diritto societario e agevolerà l’accertamento di eventuali violazioni. Inoltre, accrescerà in modo sostanziale l’attendibilità delle informazioni figuranti negli elenchi.
Disposizioni transitorie
Art. 1
Cpv. 1
Gli articoli 1–4 delle disposizioni finali del Codice civile70 sono applicabili nell’ambito della presente revisione di legge, in quanto gli articoli 2 e seguenti delle disposizioni transitorie dell’avamprogetto non prevedano altrimenti.
Cpv. 2
Il nuovo diritto è applicabile sin dalla sua entrata in vigore a tutte le società esistenti.
68RS 952.0
69 RS 221.411
70 RS 210