Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera
mente identiche. L’abolizione formale delle azioni al portatore prevista nel presente avamprogetto non modificherà dunque in modo sostanziale diritti e obblighi degli azionisti.
Azioni nominative (art. 684 segg. CO) Azioni al portatore (art. 683 CO)
Obbligo di annun- Per essere riconosciuto come azionista, l’acquirente deve L’acquirente deve annunciarsi presso la ciare annunciarsi presso la società e chiedere la sua iscrizione società (art. 697i CO) o l’intermediario finel libro delle azioni (art. 686 CO). nanziario (art. 697k CO.19
Informazioni Nel libro delle azioni in relazione ai titolari di azioni nomi- Nell’elenco dei titolari di azioni al portaiscritte native (art. 686 CO): tore (art. 697l CO):
- nome e indirizzo degli azionisti - nome e cognome o ditta, e indirizzo
- possibilità di accedervi in ogni momento in Svizzera degli azionisti
- possibilità di accedervi in ogni momento in Svizzera
Documenti giustifi- - Giustificativo che comprovi l’acquisto della proprietà del - Giustificativo che comprovi l’acquisto cativi titolo del titolo (presentazione dell’originale o di una copia del titolo)
- documento d’identità ufficiale per le persone fisiche / estratto del registro di commercio per le persone giuridiche
Conseguenze - L’acquirente non è riconosciuto come azionista nei con- - L’acquirente non può esercitare i diritti della mancata fronti della società e non può esercitare i diritti sociali e sociali e patrimoniali connessi alle iscrizione patrimoniali connessi alle quote sociali quote sociali (art. 697m CO)
dell’azionista / del
socio
Da quando sono state introdotte le nuove disposizioni, si registra un calo del numero di azioni al portatore: dal 2014 la quota delle società anonime il cui capitale azionario è composto di azioni nominative è passata dal 73 per cento all’88 per cento. Parallelamente, oltre mille società hanno convertito spontaneamente le loro azioni al portatore in azioni nominative.20
Apprezzamento
La misura 1 permette di attuare la prima raccomandazione poiché la questione dell’identificazione dei titolari di azioni al portatore diventa priva di oggetto. In questo modo al Forum globale viene trasmesso un messaggio chiaro. La Svizzera si aggrega così ad altre importanti piazze finanziarie che hanno anche esse abolito le azioni al portatore (Regno Unito, Singapore, Hong Kong, Belgio, Isola di Man, Austria, USA)21. La misura si distacca radicalmente dal sistema introdotto soltanto nel 2015, basato sugli obblighi di annunciare del diritto societario e sugli obblighi di tenere elenchi del diritto societario. Essa pone però definitivamente fine alle discussioni sull’identificazione dei titolari di azioni al portatore, anche dopo la prossima valutazione tra pari sulla Svizzera che inizierà nel 2018.
2. Disposizioni transitorie concernenti le azioni al portatore in circolazione
L’articolo 697m CO dispone che i diritti patrimoniali dell’azionista decadono se questi non ottempera ai suoi obblighi di annunciare22 entro un mese dall’acquisto delle azioni. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.
19 L’obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore sono quotate in borsa (cfr. nota 14) o se rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili (art. 697i cpv. 1 e 4 CO).
20 Queste cifre si basano su una stima dell’Ufficio federale di giustizia.
21 Cfr. n. 1.3.
22 Obblighi di annunciare previsti agli art. 697i, 697j e 697k CO. Gli art. 697i e 697k CO concernenti le azioni al portatore saranno abrogati, mentre l’art. 697j CO concernente gli aventi economicamente diritto sarà mantenuto.