Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/3: Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla fase 2 della fase 2 della Svizzera

dal profilo del principio della buona fede e che pertanto una domanda di assistenza amministrativa fondata su tali dati era contraria a tale principio. Secondo l’interpretazione dell’articolo 7 lettera c LAAF delle due sentenze, non è necessaria una modifica della proposta di revisione del Consiglio federale e la necessità della revisione resta indiscussa.

Richiamandosi alla sentenza 2C_893/2015, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito, nelle sue sentenze A-778/2017 del 5 luglio 2017 (consid. 3) e A-2540/2017 del 7 settembre 2017 (consid. 5.2.2), che il principio della buona fede ai sensi dell’articolo 7 lettera c LAAF è violato soltanto se lo Stato richiedente, nonostante abbia assicurato che non avrebbe utilizzato dati bancari segreti in territorio svizzero per una domanda di assistenza amministrativa, presenta comunque una domanda che direttamente o indirettamente ha un nesso di causalità con tali dati segreti. Occorre attendere la verifica di queste sentenze da parte del Tribunale federale, poiché soltanto allora si conosceranno le ripercussioni che avranno sulla revisione dell’articolo 7 lettera c LAAF proposta dal Consiglio federale nel suo messaggio del 10 giugno 2016.

Apprezzamento

Una soluzione per la questione dei dati rubati è un punto cruciale per diversi Stati influenti del Forum globale. Un rifiuto della misura comporterebbe il giudizio «non conforme» per questo punto, e quindi la Svizzera potrebbe ottenere nel migliore dei casi il giudizio complessivo «parzialmente conforme».

3 Diritto comparato

3.1 Azioni al portatore / sanzioni

Nelle valutazioni tra pari il Forum globale attribuisce grande importanza al trattamento riservato alle azioni al portatore. Gli ordinamenti giuridici che ammettono l’emissione o il mantenimento di questo tipo di azioni sono giudicate con occhio particolarmente critico. I Paesi devono di principio assicurare che i titolari di azioni al portatore possano essere identificati. Per soddisfare questa esigenza i singoli Paesi hanno adottato le segeunti misure:

a. conversione delle azioni al portatore in azioni nominative (abolizione formale delle azioni

al portatore);

b. immobilizzazione delle azioni al portatore (abolizione di fatto delle azioni al portatore).

Per fare in modo che questi approcci siano efficaci nella pratica, la loro messa in atto è accompagnata in tutti i Paesi da misure penali.

Misura a):

Il Belgio e l’Isola di Man, ad esempio, hanno abolito le azioni al portatore. In caso di omissione erano previste multe elevate (in Belgio, circa il 10 % del valore del titolo). Il processo di conversione è stato completato dall’obbligo delle società di annunciare la conversione delle loro azioni al portatore in azioni nominative e dai relativi obblighi di verifica dell’Ufficio del registro di commercio.

L’emissione di azioni al portatore è generalmente vietata anche a Singapore e negli Stati Uniti, ma i titoli esistenti non devono essere convertiti in azioni nominative. In entrambi i Paesi gli attuali titolari di azioni al portatore soggiacciono a determinate restrizioni riguardanti l’esercizio dei diritti sociali e patrimoniali. A Singapore il numero delle azioni al portatore esistenti è trascurabile, mentre in taluni Stati federali degli USA questo tipo di titoli è ancora abbastanza frequente.

A Hong Kong le azioni al portatore sono state abolite nel 2014, nel Regno Unito nel 2015. In Austria è vietato emettere azioni al portatore dal 1° gennaio 2014.