Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine

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Anche così l’acquisizione integrale di un’impresa può risultare notevolmente più difficile o addirittura impossibile. Per questo motivo diversi ordinamenti giuridici stranieri prevedono la possibilità di dilazionare il pagamento delle pretese relative alla legittima31. In ultima analisi, anche nel diritto dei regimi matrimoniali, il CC riconosce in diversi punti al giudice la possibilità di concedere dilazioni di pagamento per i crediti risultanti dal conguaglio, «qualora il pagamento immediato […] arrecasse [al coniuge debitore] serie difficoltà» (p. es. art. 218 cpv. 1 CC, cfr. anche art. 203 cpv. 2, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC nonché art. 271 lett. g CPC).

L’avamprogetto si ispira al diritto dei regimi matrimoniali e introduce una dilazione del pagamento dei crediti di collazione (art. 619 AP-CC)32. Il giudice può concedere dilazioni di cinque anni al massimo, se il pagamento immediato dei coeredi arrecherebbe serie difficoltà a chi ha ricevuto l’impresa: in una tale situazione il giudice deve considerare tutte le circostanze rilevanti; di importanza fondamentale è qui, come nel diritto dei regimi matrimoniali, l’evolversi della situazione nel caso in cui non venisse concessa una dilazione. Se la dilazione è l’unica via per mantenere in essere l’impresa, il giudice deve perlomeno considerarla seriamente.

Infine, l’articolo 619 capoverso 3 AP-CC prevede che gli importi oggetto della dilazione debbano essere garantiti. Probabilmente ciò limita fortemente il campo d’applicazione della nuova disposizione, ma una tale garanzia è assolutamente necessaria per tutelare gli altri eredi. Infatti, non sarebbe altrimenti possibile limitare soltanto al ritardato godimento pieno della loro parte della successione il sacrificio degli eredi per il bene generale (v. n. 1.1), in particolare quello degli eredi legittimari. La dilazione non deve in alcun caso comportare una riduzione dell’importo della legittima o della quota legale.

1.3.4 Modifiche del valore dell’impresa in caso di liberalità fatte in vita dall’ereditando

Un’ulteriore novità, che in molti casi riveste un’importanza fondamentale per la successione d’imprese, riguarda il valore dell’impresa e soprattutto il momento determinante per stabilirlo33. Secondo il diritto vigente, il momento determinante per stabilire il valore dell’impresa è il giorno della morte del disponente (art. 474 cpv. 1, 537 e 630 cpv. 1 CC)34, segnatamente quando un’impresa è stata trasferita nella sua totalità o in parte a un successore mentre il disponente era ancora in vita e occorre effettuare una valutazione ai fini della collazione. Se tra il momento della trasmis-

31 Cfr. Hösly/Ferhat, A. 120, con rimandi alle regolamentazioni in Spagna, Germania e Austria; Kipfer-Berger con una descrizione della situazione giuridica in Germania e Austria, pag. 218 segg.

32 Cfr. in merito in dettaglio Kipfer-Berger, n. marg. 326 segg. con rimandi dettagliati alla dottrina.

33 Non vengono invece avanzate proposte sul metodo da seguire per valutare l’impresa. Questa problematica difficile e in parte intensamente discussa anche nella dottrina (cfr. Eitel, KMU, pag. 50 segg.; Hösly/Ferhat, pag. 111, entrambi con rimandi) sarà lasciata anche in futuro alla prassi, in linea con la procedura comunemente adottata anche altrove nel diritto civile.

34 In merito Eitel, KMU, pag. 64 seg.; Kipfer-Berger, n. marg. 62 segg.