Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine
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ti). Diseredazione e disparità di trattamento sono fatti da cui può tipicamente scaturire un contenzioso tra gli eredi. Per quanto un disciplinamento legale chiaro permetta in determinate circostanze di evitare che un tale contenzioso sia risolto con un processo, si tratta comunque di una notevole ingerenza negli esistenti diritti degli eredi, che richiede una giustificazione speciale. Tale giustificazione non risiede nel diritto soggettivo dell’erede a rilevare l’impresa, ad esempio perché è il più idoneo a farlo o perché ha il legame più stretto con l’impresa, ma piuttosto nell’interesse della collettività a conservare l’impresa come tale13, dato che è sempre più facile mantenere posti di lavoro esistenti che crearne di nuovi. In altre parole si tratta di tutelare non l’imprenditore bensì l’impresa.
Questo obiettivo va considerato soprattutto laddove, nell’ambito delle misure proposte di seguito, la legge attribuisce al giudice un margine discrezionale, come avviene ad esempio qualora egli debba decidere in merito alla concessione di una dilazione di pagamento (art. 619 cpv. 1 AP-CC). In questo caso il giudice deve ponderare tutti gli interessi non solo nel decidere se concedere una proroga o meno, bensì soprattutto nel decidere per quale importo e durata vadano differiti i diritti successori14; in questo contesto svolgono un ruolo determinante gli interessi dell’economia nel suo complesso a mantenere in essere l’impresa e non gli interessi di un potenziale erede.
Il Consiglio federale è consapevole che questi interventi tangono questioni politiche delicate. Pertanto si è premurato di considerare per quanto possibile anche gli interessi dei coeredi legittimari, da un lato formulando le misure proposte in modo concreto – ad esempio con l’obbligo legale di prestare garanzia in caso di dilazione dei diritti alla legittima (art. 619 cpv. 3 AP-CC) –, e dall’altro lato migliorando la posizione dei coeredi legittimari rispetto al diritto vigente, segnatamente introducendo la possibilità di rifiutare quote di minoranza in un’impresa (art. 522a e 618 AP-CC), nonché limitando il conferimento in natura di un’impresa nel caso di una liberalità tra vivi (art. 633 AP-CC).
1.2 Genesi dell’avamprogetto
1.2.1 La mozione 10.3524 Gutzwiller
Il 17 giugno 2010 il Consigliere agli Stati Felix Gutzwiller ha presentato la mozione 10.3524. La mozione incarica il Consiglio federale «di rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di porzione legittima), ormai ultracentenario e non più al passo con i tempi, adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale».
L’intervento mira in primo luogo a rendere più flessibile il diritto successorio mediante una riduzione delle legittime. Inoltre incarica il Consiglio federale di esaminare l’eventuale opportunità di altri adeguamenti del diritto successorio. Il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione (con tenore modificato) al Consiglio federale il 2 marzo 2011 e il Consiglio degli Stati il 7 giugno 2011.
13 Eitel, KMU, 77 seg.; Kipfer-Berger, n. marg. 297 seg.; Hösly/Ferhat, pag. 103.
14 Kipfer-Berger, n. marg. 365.