Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine

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prevista nell’articolo 618 AP-CC. Si tratta quindi di un’eccezione al principio dell’articolo 608 capoverso 2 CC, secondo cui le disposizioni del defunto sulla divisione sono vincolanti.

Il campo d’applicazione della nuova regola è tuttavia limitato ai casi in cui un altro erede ha ottenuto il controllo dell’impresa mediante una liberalità effettuata in vita dall’ereditando o l’ha acquisito nel quadro della successione. Infatti, se quando era in vita il defunto deteneva soltanto quote di minoranza di un’impresa, non facilmente negoziabili, non è in via di principio possibile evitare che siano trasmesse sotto questa forma ai suoi eredi, perché non è possibile porre gli eredi in una situazione giuridica più favorevole di quella in cui si trovava l’ereditando.

Cpv. 2: le nuove regole dell’avamprogetto in materia di dilazione in occasione della divisione (art. 619 AP-CC) e di valore d’imputazione delle imprese ai sensi dell’articolo 616 AP-CC in caso di collazione (art. 633a e 633b AP-CC) vanno applicate nell’ambito della riduzione. È quindi previsto che si applichino anche alla riduzione delle liberalità riguardanti un’impresa, quote sociali o diritti societari di un’impresa. In tal modo l’erede la cui liberalità deve essere ridotta per coprire la legittima di altri eredi beneficia, se necessario, di dilazioni di pagamento nei loro confronti e delle regole speciali applicabili alle imprese in materia di fissazione del valore d’imputazione.

Art. 616 IV. Imprese. 1. Definizione e campo d’applicazione

Questo nuovo articolo definisce la nozione d’impresa e il campo d’applicazione delle norme relative alle imprese nel diritto successorio.

Cpv. 1: in materia di diritto successorio sono considerate imprese le imprese individuali e le società non quotate in borsa, eccettuate le società di pura gestione patrimoniale.

L’avamprogetto vuole far beneficiare delle nuove regole in materia di successione di imprese il maggior numero possibile di imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica. La nozione d’impresa è ampia e comprende, oltre alle imprese individuali, l’insieme delle società del codice delle obbligazioni (CO61) che attualmente sono la società semplice62 (se è stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; art. 545 cpv. 1 n. 2 CO), la società in nome collettivo63, la società in accomandita64, la società anonima65, la società in accomandita per azioni66, la società a garanzia limitata67 e la società cooperativa68.

Per le società quotate in borsa i rischi e le problematiche posti dal decesso del titolare dell’azienda e dal loro rilevamento da parte di uno o più eredi non sono gli stessi di quelli delle imprese familiari. Inoltre, le quote di una società quotata in borsa sono

61 RS 220

62 Art. 530 segg. CO

63 Art. 552 segg. CO

64 Art. 594 segg. CO

65 Art. 620 segg. CO

66 Art. 764 segg. CO

67 Art. 772 segg. CO

68 Art. 828 segg. CO