Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine
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facilmente negoziabili per definizione. È anche molto raro che una sola persona controlli una società quotata in borsa. Quindi è giustificato escludere questo tipo di società dal campo d’applicazione della nuova normativa successoria.
Lo scopo delle nuove regole è di agevolare la trasmissione successoria dell’impresa. Si vuole evitare così la frammentazione o la chiusura di imprese che esercitano attività economiche reali, a prescindere dal settore economico (terziario, secondario o primario, eccettuate le aziende agricole ai sensi della LDFR), dal settore di attività o dalla loro dimensione. Poiché non svolgono alcuna attività economica reale, le società di pura gestione patrimoniale sono state escluse dal campo d’applicazione delle nuove regole; si tratta segnatamente delle società immobiliari che si prefiggono di investire nel settore immobiliare e delle società holding che hanno per scopo la partecipazione in altre imprese (art. 671 cpv. 4 CO). La divisione tra gli eredi delle quote, anche di maggioranza, di tali società non ha quindi le conseguenze negative che può avere la divisione di un’impresa che esercita un’attività commerciale reale. La divisione di queste società, se necessario mediante scioglimento, può essere realizzata senza perdite importanti di valore, poiché il valore degli immobili o delle partecipazioni non dipende in regola generale dalla struttura in cui sono integrati. Inoltre, per quanto riguarda le società immobiliari, non è giustificato trattare diversamente, sotto il profilo del valore d’imputazione nel quadro della divisione dell’eredità, un immobile detenuto direttamente dal defunto o mediante una società immobiliare di cui ha il controllo. Altrettanto vale per le partecipazioni di cui dispone una società holding in altre società. Non dovrebbe invece rientrare nella definizione di società di pura gestione patrimoniale una società holding che detiene le quote di una sola società, la cui direzione effettiva è di fatto esercitata dal detentore o dai detentori della holding. In tal caso si raccomanda un approccio trasparente69.
Sono pure escluse dal campo d’applicazione della norma le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’art. 36 della legge federale del 23 giugno 200670 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), che si prefiggono unicamente la gestione collettiva di investimenti e devono quindi essere considerate per definizione società di pura gestione patrimoniale. Altrettanto vale per la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 98 LICol e per le società di investimento a capitale fisso (SICAF) secondo l’articolo 110 LICol, il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale, quindi la pura gestione patrimoniale.
Cpv. 2: il presente capoverso vuole riprendere la regola prevista dal vigente articolo 619 CC, secondo cui il rilevamento delle imprese e dei fondi agricoli è retto dalla LDFR. La riserva a favore dalla LDFR esclude le aziende e i fondi agricoli dal campo d’applicazione delle nuove regole sulla successione d’imprese per via successoria in materia di divisione. A tale riguardo continueranno ad applicarsi le regole della LDFR senza alcuna modifica rispetto al diritto vigente.
69 Leuba, pag. 37.
70 RS 951.31