Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine
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della regola dell’articolo 618 CC. Ciò avrà per conseguenza una benvenuta unificazione della procedura cantonale di stima.
Art. 628 cpv. 2 (Condizioni del conferimento in natura. Riserve)
Il vigente articolo 628 capoverso 2 CC prevede una riserva a favore delle contrarie disposizioni del defunto nonché delle ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità, per quanto concerne la scelta degli eredi di eseguire il conferimento in natura dei beni ricevuti o di imputarne il valore sulle rispettive parti. A queste due riserve l’avamprogetto ne aggiunge una terza che risulta dal nuovo articolo 633 AP-CP: l’erede che ha ricevuto una liberalità consistente in un’impresa o in quote sociali o diritti societari di un’impresa non può conferirla in natura senza il consenso degli altri eredi (n. 3).
Art. 633 F. Imprese. 1. Conferimento in natura
Secondo l’articolo 633 AP-CC, l’erede che ha beneficiato di una liberalità tra vivi avente per oggetto un’impresa o i relativi diritti societari o quote sociali può conferire tali beni in natura nella successione soltanto con il consenso degli altri eredi. Questa disposizione intende proteggere gli altri eredi da un conferimento in natura, effettuato contro la loro volontà, nell’ambito della successione di un’impresa o dei relativi diritti societari o quote sociali.
Infatti, secondo l’articolo 628 capoverso 1 CC in vigore, l’erede obbligato alla collazione, vale a dire colui che è tenuto a restituire nella successione determinate liberalità ricevute dal defunto quando era in vita (acconto sulla quota ereditaria)86, può scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o se imputarne il valore sulla sua parte della successione87.
L’articolo 633 AP-CC costituisce quindi una lex specialis rispetto alla regola generale dell’articolo 628 cpv. 1 CC. Pare in effetti giustificato limitare la possibilità per chi ha accettato di riprendere un’impresa, o i relativi diritti societari o quote sociali, per atto tra vivi e ne ha così sopportato il rischio (segnatamente il rischio imprenditoriale), di poterli conferire nella successione per adempiere il suo obbligo di collazione.
Art. 633a 2. Valore d’imputazione. a. Imprese
Contrariamente alla regola dell’articolo 630 capoverso 1 CC secondo cui la collazione per imputazione si fa al valore della liberalità al momento dell’apertura della successione, e alla regola dell’articolo 617 CC secondo cui per la collazione in natura è determinante il valore al momento della divisione della successione88, il nuovo articolo prevede una regola diversa per la collazione relativa alle imprese. Secondo l’avamprogetto, se sussiste l’obbligo di collazione di un’impresa, si deve distinguere tra elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa ed elementi patrimoniali non necessari all’esercizio. I primi, se è possibile stabilirne il valore nel
86 Guinand/Stettler/Leuba, n. 200.
87 CS-Eigenmann, art. 628 n. 1.
88 Leuba, pag. 27 e nota 82.