Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine
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momento della liberalità, saranno imputati a tale valore, cioè al valore che avevano nel momento in cui l’erede assuntore ne è divenuto proprietario, contrariamente a quanto previsto dalla regola generale di cui all’articolo 630 CC. I secondi saranno invece imputati al valore nel momento dell’apertura della successione conformemente alla regola di cui all’articolo 630 CC. Il momento determinante per fissare il valore di cui si tiene conto nella divisione varia quindi in funzione del fatto che gli elementi patrimoniali siano necessari o no all’esercizio dell’impresa.
Questa distinzione permette di tenere conto del rischio imprenditoriale assunto da chi riprende l’impresa: appare giustificato attribuirgli direttamente i guadagni e le perdite poiché egli, in quanto titolare dell’impresa, prende da solo le decisioni per il buon andamento degli affari. Infatti, l’evoluzione del valore di questi elementi è in regola generale il risultato delle sue decisioni. Come ogni titolare d’impresa, deve tuttavia assumersi anche i rischi legati alla congiuntura o ad altri fattori.
Invece, gli elementi patrimoniali di un’impresa che non sono necessari al suo esercizio, come per esempio un quadro di valore o un terreno edificabile inutilizzato di proprietà di una società, sono imputati al loro valore al momento della divisione. Un tale bene dovrebbe infatti sempre essere stimato nello stesso modo, poco importa che il defunto l’abbia detenuto direttamente o mediante una società.
Tenere conto del valore al momento della liberalità come valore d’imputazione degli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa è possibile soltanto se è possibile stimarne il valore in tale momento. Deve quindi esserne stata effettuata una stima precisa, oggettiva e comprensibile. Al riguardo occorre rilevare che una stima del valore di un’impresa fornisce in generale una stima distinta degli elementi necessari e non necessari all’esercizio. L’erede che riprende un’impresa ha quindi in generale interesse alla realizzazione di una tale stima per poter provare le sue pretese. La prova deve tuttavia essere fornita dall’erede che si avvale della presente regola. In caso contrario, si applica la regola dell’articolo 630 CC e questi beni saranno imputati al loro valore nel momento dell’apertura della successione, vale a dire nel giorno del decesso89.
Art. 633b b. Quote sociali e diritti societari
Questo nuovo articolo stabilisce le regole applicabili in materia di valore d’imputazione quando la liberalità soggetta a collazione consiste in quote sociali o diritti societari di un’impresa e non in un’intera impresa come nell’articolo 633a AP-CP.
Cpv. 1: nei casi in cui un erede acquisisce il controllo di un’impresa grazie a una liberalità consistente in quote sociali o diritti societari dell’impresa medesima, si applicano per analogia le regole sul valore d’imputazione stabilite nell’articolo 633a AP-CC. Gli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa saranno imputati al valore nel momento della liberalità.
Oggetto del presente capoverso sono due casi distinti. Il primo è il caso in cui le quote ricevute con una liberalità tra vivi bastano al beneficiario per acquisire il controllo di un’impresa, ad esempio quando rappresentano più del 50 per cento delle
89 CS-Eigenmann, art. 630 n. 1.