Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine
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Art. 620 E. Valore d’imputazione
L’articolo 620 AP-CC sul valore d’imputazione dei beni sostituisce l’attuale articolo 617 CC. Il titolo marginale è modificato per tenere conto della modifica proposta, che estende il campo d’applicazione dai fondi all’insieme dei beni della successione.
Cpv. 1: secondo il testo del vigente articolo 617 CC soltanto i «fondi» sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. Tuttavia nella pratica questa regola si applica a tutti gli elementi che compongono la massa ereditaria, quindi sia ai beni che ai diritti81. L’avamprogetto sostituisce il termine «fondi» con il termine «beni» per permettere l’imputazione al valore venale nel momento della divisione di tutti i beni esistenti, a meno di un accordo tra gli eredi, di una speciale regola di divisione prevista dal defunto o di una disposizione particolare del diritto fondiario rurale (cpv. 2)82.
La presente modifica era già prevista nell’avamprogetto di revisione del diritto successorio del 4 marzo 2016 ed era stata accolta favorevolmente nell’ambito della consultazione83.
Cpv. 2: la presente disposizione riprende la regola dell’attuale articolo 619 CC, secondo la quale l’imputazione di aziende e fondi agricoli è retta dalla LDFR. Visto che la presente revisione non si prefigge di modificare le regole sul valore d’imputazione di fondi e imprese agricole, la riserva a favore della LFDR permette di garantire che non vi sarà alcuna conseguenza in materia.
Abrogazione della regola dell’articolo 618: nel diritto attuale, quando gli eredi non riescono ad accordarsi sul valore d’attribuzione di un fondo, tale valore è stimato da periti scelti dall’autorità (art. 618 CC). In seguito all’estensione del campo d’applicazione della disposizione sul valore d’imputazione all’insieme dei beni (art. 620 AP-CC), sarebbe problematico conservare la presente norma. Mantenere tale e quale l’articolo 618 CC avrebbe in effetti per conseguenza che il prezzo dell’insieme dei beni della successione sarebbe fissato da periti ufficiali nel caso in cui gli eredi non trovino un accordo, la qual cosa non è giustificata.
Piuttosto di precisare nell’articolo 620 AP-CC che la stima del valore di attribuzione da parte dei periti ufficiali vale soltanto per i fondi, si propone di abrogare la regola del vigente articolo 618 CC. In tal modo il valore di attribuzione dei fondi sarà in futuro fissato nello stesso modo di quello degli altri beni. Se gli eredi non trovano un accordo, il valore dei beni sarà stabilito dall’autorità competente secondo l’articolo 611 CC o dal giudice della divisione secondo l’articolo 604 CC che, se del caso, faranno ricorso a periti84.
L’autorità competente, giudiziaria o amministrativa, attualmente incaricata della stima ufficiale dei fondi e designata dal diritto cantonale ad hoc o a titolo permanente a seconda dei Cantoni85, è quindi destinata a sparire in seguito all’abrogazione
81 PraxKomm Erbrecht-Weibel, n. 10 ad art. 617 e rimandi citati.
82 Guinand/Stettler/Leuba, n. 559 e rimandi citati.
83 Sintesi dei risultati della consultazione, p. 67.
84 CS-Couchepin/Maire, art. 618 n. 2.
85 CS-Couchepin/Maire, art. 618 n. 6–8.