Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine
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gliene danno il controllo può chiedere dilazioni se il pagamento immediato dei crediti dei coeredi nei suoi confronti gli arrecherebbe serie difficoltà. Queste dilazioni sono possibili anche nei confronti delle pretese di collazione degli altri eredi.
Le gravi difficoltà alle quali potrebbe essere esposto il debitore sono una nozione nota in diritto civile (segnatamente art. 218 CC). Si tratta di difficoltà di ordine economico77. Nello specifico contesto della successione d’imprese si potrebbe trattare ad esempio della necessità di vendere quote o parti dell’impresa o beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o all’esercizio di una professione ecc.
Come nel caso dello scioglimento del regime matrimoniale, va eseguita una ponderazione degli interessi in questione e dimostrato che un pagamento immediato presenterebbe gravi inconvenienti che l’erede debitore non può ragionevolmente evitare, ad esempio prendendo in prestito da un terzo il denaro necessario78.
Questi termini di pagamento dilazionato intendono lasciare all’erede dell’impresa il tempo di raccogliere i fondi necessari al pagamento dei crediti degli altri eredi, ad esempio con i guadagni realizzati con l’impresa.
Cpv. 2: possono essere concessi uno o più termini dilatori per una durata massima totale di 5 anni. Una durata massima di 5 anni appare ragionevole e permette di limitare la lesione dei diritti dei coeredi di ottenere il pagamento della loro parte della successione. Gli eredi possono accordarsi per prolungare tale durata. Il termine decorre dall’esigibilità dei crediti dei coeredi, quindi dal momento della divisione. Anche se lo scopo della presente revisione giustifica una lesione del principio della parità tra gli eredi e del diritto degli eredi legittimari di ottenere la loro porzione legittima, occorre tuttavia ridurre al minimo la lesione79. Sarà quindi possibile subordinare la dilazione a determinate condizioni (p. es. pagamenti intermedi o raggiungimento di obiettivi imprenditoriali).
Cpv. 3: in caso di concessione di una dilazione di pagamento, l’erede debitore deve fornire garanzie che assicurino il futuro pagamento agli altri eredi dei loro crediti interessati dalla dilazione. In caso contrario, il rischio imprenditoriale sarebbe diviso tra tutti gli eredi senza che questi abbiano alcuna influenza sui risultati dell’impresa e tale non può essere lo scopo della concessione della dilazione.
Nel diritto civile la nozione di garanzia è già nota (cfr. p. es. art. 132, 324, 546 CC). Se le parti non raggiungono un accordo sul tipo di garanzia, sarà il giudice a decidere. Le garanzie avranno la forma che quest’ultimo riterrà appropriata nella fattispecie.
Inoltre, in caso di concessione di una dilazione in virtù del capoverso 1, agli eredi va corrisposto un interesse appropriato, tenendo quindi conto sia degli interessi dell’erede debitore sia di quelli degli eredi creditori. In diritto civile la nozione di adeguata corresponsione di interessi è nota (art. 4 dell’ordinanza del 1° ottobre 1984 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero80).
77BSK-Hausheer/Aebi-Müller, art. 218 n. 10.
78Deschenaux/Steinauer/Baddeley, n. 1382.
79Kipfer-Berger, n. 377.