Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine

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1.5 Diritto transitorio

Il diritto successorio transitorio si evince da due disposizioni speciali del titolo finale del Codice civile (art. 15 e 16 tit. fin. CC) nonché dalle disposizioni transitorie generali di diritto civile (art. 1–4 tit. fin. CC). Il punto di riferimento determinante è il momento della morte del disponente: se la persona è morta prima dell’entrata in vigore della revisione vale il diritto previgente, se muore dopo l’entrata in vigore della revisione si applica il nuovo diritto. Ciò vale a prescindere dal fatto che si tratti di una successione per legge o che prima dell’entrata in vigore della revisione sia stato redatto un testamento o concluso un contratto successorio. Questo principio consente una regolamentazione chiara, le cui conseguenze sono prevedibili anche per la prassi. Inoltre nella maggior parte dei casi si possono così evitare difficili questioni interpretative.

1.6 Rapporto con la revisione del diritto successorio in corso

Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione del diritto successorio. Attualmente il progetto è in discussione in Parlamento. Il presente avamprogetto volto ad agevolare la successione d’imprese è essenzialmente indipendente da questa revisione in corso. Le ripercussioni positive della proposta riduzione delle porzioni legittime sulla successione d’imprese sono già state descritte. L’unico punto di contatto che, nell’ottica attuale, richiede chiarimenti è il rapporto tra il credito di assistenza secondo l’articolo 606a segg. D-CC proposto nel messaggio I e la possibilità prevista nel presente avamprogetto di dilazionare i diritti successori. Il Consiglio federale parte dal presupposto che il credito di assistenza debba avere la precedenza e analizzerà di nuovo approfonditamente la questione dopo la conclusione delle deliberazioni parlamentari, quando saranno stabiliti i tratti essenziali del credito legale di assistenza.

2 Commento alle disposizioni

Art. 218 cpv. 3 (Dilazione. Imprese)

Nel quadro della dissoluzione del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni, se il pagamento immediato gli arreca serie difficoltà (art. 218 cpv. 1 CC). Le difficoltà sono considerate serie segnatamente se obbligano il debitore a vendere attivi necessari all’esercizio della sua impresa o all’esercizio della sua professione55. In caso di dilazione, salvo convenzione contraria, il coniuge debitore deve pagare interessi ed essere tenuto a fornire garanzie se le circostanze lo giustificano (art. 218 cpv. 2 CC).

55 Montavon, pag 351.