Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
quote sociali. Nel secondo caso le quote ricevute con una liberalità tra vivi, da sole, non permettono al beneficiario di acquisire il controllo di un’impresa, ma questi ottiene il controllo dell’impresa aggiungendole alle quote che già possedeva.
Dal momento in cui, grazie a una liberalità del defunto, l’erede ottiene il controllo dell’impresa, sopporta da solo il rischio imprenditoriale legato agli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa che devono essere imputati sulla sua parte ereditaria. Gli elementi patrimoniali non necessari all’esercizio dell’impresa saranno imputati al loro valore al momento del decesso.
Cpv. 2: per stabilire il valore d’imputazione di una o più liberalità concernenti quote sociali o diritti societari di un’impresa, va tenuto conto del loro valore complessivo nel momento in cui l’erede in questione prende il controllo dell’impresa. Le quote o diritti ricevuti prima di prendere il controllo saranno quindi imputati anch’essi al valore che hanno nel momento dell’ottenimento del controllo.
Per fissare il valore d’imputazione è pure tenuto conto del rapporto tra elementi patrimoniali necessari e non necessari all’esercizio dell’impresa (cfr. art. 633a AP-CC). È infatti opportuno che l’erede che acquisisce il controllo dell’impresa sopporti il rischio imprenditoriale unicamente dal momento in cui prende il controllo e soltanto in relazione agli elementi necessari all’esercizio dell’impresa. Un eventuale plusvalore degli elementi non necessari all’esercizio deve giovare anche agli altri eredi.
Il valore delle quote sociali o dei diritti societari di un’impresa che l’erede non ha acquisito mediante una liberalità del defunto, ma che ha ad esempio acquistato, non deve invece essergli imputato.
Cpv. 3: le quote che l’erede acquisisce mediante una liberalità del defunto dopo aver acquisito il controllo dell’impresa gli sono imputate al valore nel momento della loro ripresa, se tale valore può essere stabilito. Poiché dispone del controllo dell’impresa e quindi del potere decisionale, è giustificato che sopporti il rischio finanziario in relazione alle parti che acquisisce in seguito solo a partire dal momento della loro acquisizione.
Esempio: il 01.01.2021 X, erede di A, acquista a prezzo di mercato il 10 per cento delle azioni dell’impresa A SA, che comprende soltanto elementi patrimoniali necessari all’esercizio, per un valore di 100 000 franchi. Il 01.01.2025, A dà a X 30 per cento delle azioni della A SA come acconto sulla quota ereditaria; in tale data tali azioni hanno un valore di 330 000 franchi. L’impresa ha in quel momento un valore totale di 1 100 000 franchi. Il 01.01.2028, A dà a X un ulteriore 15 per cento come nuovo acconto sulla quota ereditaria; in tale data queste azioni hanno un valore di 195 000 franchi. In tale data X acquisisce il controllo dell’impresa con il 55 per cento delle azioni. Il valore totale dell’impresa in detto momento è di 1 300 000 franchi. Il 01.01.2031 X riceve ancora come anticipo sulla quota ereditaria il saldo del 45 per cento delle azioni della A SA per un valore di 700 000 franchi. Al decesso di A, il 01.07.2035, l’impresa vale 2 000 000 milioni di franchi senza che vi sia stato un aumento di capitale. X deve conferire alla successione il valore delle liberalità ricevute a titolo di anticipo sull’eredità con atti tra vivi (art. 626 CC). Deve quindi conferire il valore del 90 per cento dell’impresa (30 %+15 %+45 %). In applicazione dell’articolo 633b capoverso 2 AP-CC, il valore dell’insieme delle parti acquisite